Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali. (068U4613)
PARTE I.
Costruzione obbligatoria delle strade comunali.
Art. 1.
E' obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali:
a) Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un Comune col capo-luogo del rispettivo Circondario, o col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini;
b) Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;
c) Quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un Comune.
PARTE II.
Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.
Art. 2.
Non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, i Comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione delle strade, di cui all'articolo precedente, con un fondo speciale risultante:
a) Da una sovrimposta sulle tasse dirette, non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali;
b) Da una tassa speciale sui principali utenti;
c) Da prestazione d'opera degli abitanti del Comune;
d) Da pedaggi;
e) Da sussidi dello Stato e della Provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate.
Questo fondo speciale debbe essere impiegato nella costruzione e sistemazione delle strade predette, o nel servizio di prestiti fatti per tale scopo, e non puo' essere speso per altri casi, e neppure per la manutenzione delle strade.
Art. 3.
Tassa speciale sugli utenti principali.
Sono considerati come utenti principali i proprietari di terre in una zona adiacente alla strada che si costruisce, di larghezza di un chilometro per parte, come pure i proprietari di foreste, miniere, cave e stabilimenti industriali in ogni parte del Comune, a meno che dimostrino che il reddito od il valore di questi stabili non verra' per la costruzione della strada ad accrescersi neppure del ventesimo.
La Giunta comunale formera' l'elenco dei principali utenti, e ne dara' loro notificazione.
I reclami contro l'inserzione nell'elenco saranno presentati alla Giunta entro un mese dalla notificazione, e, quando non siano accolti, sara' aperto il ricorso al Pretore che ne giudichera' sommariamente ed inappellabilmente, intesi due periti, nominati l'uno dalla Giunta comunale e l'altro dall'utente.
Art. 4.
La tassa speciale, di cui al paragrafo B dell'art. 2, sara' eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtu' del paragrafo A dello stesso articolo.
Potra' la tassa essere aumentata oltre al limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale.
La tassa speciale dura un ventennio, e si puo' riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce.
Art. 5.
Prestazioni in natura.
Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, puo' essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:
a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprieta', in quanto abitino nel Comune;
b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprieta' nel Comune.
Art. 6.
Il ruolo delle prestazioni di opere e' pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio, del Comune. Esso diventa esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestarono. La contestazione e' decisa inappellabilmente dal Conciliatore.
Art. 7.
Gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni di opera, che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sara' riscossa come le altre tasse dirette.
La prestazione d'opera puo' pure a volonta' del contribuente essere convertita in opera determinata, secondo le basi fissate dal Consiglio comunale.
Essa puo' anche essere applicata alla manutenzione delle strade gia' costruite, ma in questo caso la spesa di manutenzione, cosi' risparmiata, verra' applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione, di cui all'articolo 2.
Art. 8.
Diritti di pedaggio.
Il Consiglio comunale puo' stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla Deputazione provinciale.
Non sara' mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto cio' che spetta alle truppe in movimento.
Il diritto di pedaggio non puo' durare piu' di venti anni, e potra' essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'articolo 2.
Art. 9.
Sussidi.
Lo Stato accordera' un sussidio a quei Comuni i quali avranno costituito il fondo speciale, di cui all'articolo 2 della presente Legge, applicando il maximum dei mezzi (a, b, c) ivi indicati.
Codesto sussidio sara' concesso nell'ordine seguente:
1. A quei Comuni che hanno una minore quantita' di strade;
2. A quei Comuni la cui condizione economica sia la piu' grave;
3. A quei Comuni che costruiscano una strada affatto nuova.
Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti tre numeri, la preferenza sara' gradatamente accordata a quelli, ne' quali si verifichino o tutte, o la maggior parte delle condizioni sopra enunciate.
Non si danno sussidi per la manutenzione ordinaria delle strade, ne' per la costruzione di quelle non contemplate nell'articolo 1.
Il riparto dei sussidi e' fatto annualmente per Decreto Reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere del Consiglio di Stato.
Il sussidio, di cui nel primo capoverso del presente articolo, non sara' inferiore ad annui tre milioni di lire, e non potra' mai eccedere il quarto della somma effettivamente spesa dal Comune nell'opera sussidiata.
PARTE III.
Agevolezze per la costruzione delle strade.
Art. 10.
Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1, saranno registrati col diritto fisso di una lira.
Art. 11.
L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. 1 della presente Legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Il Comune non sara' tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avra' facolta' di tenerne il prezzo in mano, corrispondendo l'interesse del 5 per cento.
PARTE IV.
Ingerenza delle Provincie nelle strade comunali.
Art. 12.
Entro un semestre dalla promulgazione della presente Legge, i Comuni dovranno formare l'elenco delle strade, di cui all'art. 1, seguendo le norme dell'art. 17 della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, procedera' d'ufficio alla formazione di detto elenco per i Comuni che non li avessero compiuti.
Art. 13.
Entro un biennio dalla pubblicazione della presente Legge, le Giunte comunali dovranno far preparare i progetti di costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1 della presente Legge.
Sottoporranno quindi all'approvazione dei Consigli comunali i progetti medesimi, col programma dell'ordine e dei mezzi con cui si procederebbe alla loro costruzione e sistemazione.
Questi progetti saranno poscia trasmessi al Prefetto per la sua approvazione.
Art. 14.
Trascorso detto biennio, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, dovra' fare eseguire d'ufficio i progetti delle strade comunali, a spese dei relativi Comuni.
Esso fara' intraprendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai Comuni che dichiarino di non potere provvedere direttamente, e la spesa di tutti questi progetti verra' ripartita fra i vari Comuni, in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti.
Art. 15.
Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'art. 2.
Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, potra' ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potra' fare eseguire i lavori per conto del Comune.
Art. 16.
Il Sindaco e' tenuto a presentare ogni anno al Prefetto una relazione sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali, e cosi' il Prefetto al Ministro dei Lavori Pubblici.
Il Ministro presentera' ogni anno al Parlamento una relazione, e proporra' i provvedimenti legislativi che fossero opportuni.
PARTE V.
Applicazione delle truppe alla costruzione di strade.
Art. 17.
E' fatta facolta' al Ministro della Guerra di applicare alla costruzione di strade obbligatorie quella parte di truppa che fosse per cio' disponibile.
Art. 18.
Verranno presi gli opportuni concerti fra il Prefetto ed il Generale comandante superiore delle truppe stanziate nella Provincia, per la scelta delle strade da costruirsi dall'Amministrazione militare, i cui progetti gia' siano stati approvati, a termini degli articoli 13 e 11, salve le variazioni che venissero concertate fra il Prefetto e il Generale comandante. Detta scelta sara' sottoposta all'approvazione del Ministro della Guerra.
Art. 19.
Alla spesa occorrente per la costruzione di strade, cui si applicano truppe, sara' provveduto sul fondo di cui all'articolo 9.
Detta spesa sara', negli anni consecutivi, rimborsata allo Stato dai relativi Comuni sulla parte dei mezzi di cui all'articolo 2, la quale non fosse esaurita da altri lavori stradali fatti dal Comune.
Art. 20.
Spetta al Ministro della Guerra, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, il dare le norme opportune per l'esecuzione di questa parte della Legge, e il determinare il soprassoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio.
PARTE VI.
Disposizioni generali.
Art. 21.
Le disposizioni della presente Legge saranno applicate anche alle strade consorziali, che verranno riconosciute tali sulla iniziativa di un Comune, a termini degli articoli 43 e seguenti della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.
Art. 22.
E' fatta facolta' al Governo di provvedere per Decreti Reali a quanto occorra per l'esecuzione della presente Legge.
Art. 23.
Sono abrogate le disposizioni delle Leggi precedenti, contrarie alla presente Legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 30 agosto 1868.
VITTORIO EMANUELE.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO.
G. CANTELLI.
E. BERTOLE-VIALE.