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Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali. (068U4613)

Art. 13.



Entro un biennio dalla pubblicazione della presente Legge, le Giunte comunali dovranno far preparare i progetti di costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1 della presente Legge.

Sottoporranno quindi all'approvazione dei Consigli comunali i progetti medesimi, col programma dell'ordine e dei mezzi con cui si procederebbe alla loro costruzione e sistemazione.

Questi progetti saranno poscia trasmessi al Prefetto per la sua approvazione.