Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. (065U2248)
Art. 21
Art. 21.
E' in facolta' del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.
Potra' anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali pero' in questi casi non hanno che voto consultivo.
In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente puo' provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.