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Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. (065U2248)

Art. 114


Art. 114.

Sono puniti colla pena del carcere non minore di un mese, ne' maggiore di un anno, le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, alinea l°, e 80.

Sono puniti colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi, e con la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, le trasgressioni all'art. 70, alinea 3°.

Sono puniti colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'art. 70, alinea 4°.

Sono puniti colla pena del carcere non minore di tre mesi, ne' maggiore di sei, le trasgressioni all'articolo 71.

Le trasgressioni all'art. 76, alinea 2°, saranno punite colla pena stabilita dall'alinea 2° dell'art. 29 del Codice penale.

(22) ((24))
AGGIORNAMENTO (22)


La L. 23 dicembre 1888, n. 5888 decies ha disposto (con l'art. 137, comma 1) che "Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853".

AGGIORNAMENTO (24)


Il Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144 ha disposto (con l'art. 137, comma 1) che "Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853".