Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. (065U2248)
Art. 68
Art. 68.
E' pero' sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformita', o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.
E' pur sempre proibito di mendicare durante la notte.
(22) ((24))
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 1888, n. 5888 decies ha disposto (con l'art. 137, comma 1) che "Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853".
La L. 23 dicembre 1888, n. 5888 decies ha disposto (con l'art. 137, comma 1) che "Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853".
AGGIORNAMENTO (24)
Il Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144 ha disposto (con l'art. 137, comma 1) che "Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853".
Il Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144 ha disposto (con l'art. 137, comma 1) che "Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853".