Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 193-bis.
(( (Rapporti con societa' estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). ))
((
1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della societa' estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1,
e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai
sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a
responsabilita' civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa' italiane.
e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai
sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a
responsabilita' civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa' italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli
obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla
CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1))
obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla
CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1))