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Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 152.

Denunzia al tribunale
((
1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono recare danno alla societa' o ad una o piu' societa' controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa' ed il tribunale puo' revocare anche i soli amministratori.
2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
))
3. Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U.
bancario.