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Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 172.

Irregolare acquisto di azioni
1. Gli amministratori di societa' con azioni quotate o di societa' da queste controllate che acquistano azioni proprie o della societa' controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.
2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto e' operato ((...)) secondo modalita' diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti.
((
2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli amministratori di societa' con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.
))