N NORME. red.it

Misure urgenti per assicurare ospitalita' ((e protezione temporanea)) ad alcuni palestinesi.

Art. 1.

1. In deroga alla vigente legislazione e' autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purche' inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorita' palestinese ed il Governo israeliano. ((2))
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorita' delegata:
a) il loro nome e cognome;
b) l'indicazione della loro nazionalita';
c) la disponibilita' a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 maggio 2003, n. 111, convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 2003, n. 174, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, e' prorogato al 31 dicembre 2003".