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Misure urgenti per assicurare ospitalita' ((e protezione temporanea)) ad alcuni palestinesi.

Preambolo
Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della Basilica della Nativita' di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga alla vigente legislazione e' autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purche' inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorita' palestinese ed il Governo israeliano. ((2))
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorita' delegata:
a) il loro nome e cognome;
b) l'indicazione della loro nazionalita';
c) la disponibilita' a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 maggio 2003, n. 111, convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 2003, n. 174, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, e' prorogato al 31 dicembre 2003".

Art. 2.

1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.
2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti (( , anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea )), gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che cio' costituisca titolo per ritornarvi.
4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalita'. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorita' di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata (( , nei casi di particolare gravita', disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne da' preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri )).

Art. 3.


(( 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 maggio 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Scajola, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli