Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
Art. 1.
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 ottobre 2003, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 336, ha disposto che "le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dal presente articolo 1.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004".
Il D.L. 2 ottobre 2003, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 336, ha disposto che "le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dal presente articolo 1.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004".