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Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma 2°, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo del Calo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1955, N. 618))