Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma 2°, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo del Calo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1955, N. 618))
Visto l'art. 77, comma 2°, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo del Calo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1955, N. 618))