Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma 2°, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo del Calo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1955, N. 618))
Visto l'art. 77, comma 2°, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo del Calo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1955, N. 618))
Art. 2.
Per la durata massima di sei mesi agli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi che investe il settore industriale cotoniero, e' corrisposta l'integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura pari ai due terzi della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e quaranta ore settimanali.
Agli operai suddetti spettano, altresi', nella misura intera, gli assegni familiari di cui all'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1955
GRONCHI SCELBA - VIGORELLI - DE PIETRO - GAVA - VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 224. - CARLOMAGNO