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Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

Art. 2.


Per la durata massima di sei mesi agli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi che investe il settore industriale cotoniero, e' corrisposta l'integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura pari ai due terzi della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e quaranta ore settimanali.
Agli operai suddetti spettano, altresi', nella misura intera, gli assegni familiari di cui all'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.