Norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari del Corpo della guardia di finanza.
Art. 1.
L'art. 2 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, e' sostituito dal seguente:
"La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, sara' coniata in oro ed in argento.
Si portera' appesa a petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianita' di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.
Il nastro potra' portarsi senza croce".