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Norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari del Corpo della guardia di finanza.

Preambolo
Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della guardia di finanza, quale risulta modificato dai regi decreti 16 maggio 1907, n. 283, 24 febbraio 1910, n. 120 e 8 aprile 1929, n. 739;
Visti i decreti ministeriali 21 giugno 1929, n. 35044 e 7 aprile 1930, n. 20200, che introducono varianti alle norme per il conferimento della predetta distinzione onorifica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, che modifica il modello della croce per anzianita' di servizio dei militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922, che apporta modificazioni alle norme in materia di concessione della croce per anzianita' di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Viso il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, che modifica i modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando per i militari della guardia di finanza;
Ritenuta la necessita' che, in considerazione della analogia fra le due distinzioni onorifiche, le stesse norme siano applicate anche per il conferimento della croce al merito di servizio per i militari della guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1.


L'art. 2 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, e' sostituito dal seguente:
"La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, sara' coniata in oro ed in argento.
Si portera' appesa a petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianita' di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.
Il nastro potra' portarsi senza croce".

Art. 2.


L'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta sostituito dall'art. 2 del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, e' sostituito dal seguente:
"Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
Ufficiali e sottufficiali:
croce d'oro: 25 anni croce d'argento: 16 anni Militari di truppa:
croce d'argento: 16 anni:
E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza.
Il nastro della croce d'oro sara' sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento sara' sormontato di una stelletta di argento per i militari di truppa che abbiano compiuto 25 anni di servizio.
Per gli ufficiali ed i sottufficiali l'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1968
SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 63. - GRECO