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Concernente la istituzione di una «croce al merito di servizio» per le guardie di finanza. (005U0489)

Art. 1.


((E' istituita per il corpo della R. guardia di finanza una Croce al merito di servizio. Ai sottufficiali e alle guardie che saranno insigniti di tale onorificenza potra' essere concesso un assegno continuativo di L. 100 annue sul fondo di massa del corpo, a' sensi dell'art. 40, lett. e, della legge sull'ordinamento della guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367. L'assegno cessera', in ogni caso, quando gli agenti cui sia stato accordato cessino per qualsiasi motivo di far parte del corpo)).