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Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1.

Destinazione di unita' abitative ad alloggi di servizio
1. La destinazione di unita' abitative ad alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) e' disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, nei limiti consentiti dagli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio.
2. In relazione all'esigenza di una pronta presenza in servizio del personale nell'interesse dell'Amministrazione, i provvedimenti di destinazione di uso hanno ad oggetto alloggi ubicati nelle sedi di servizio. Con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed f), in caso di indisponibilita' di alloggi nelle sedi di servizio, si puo' procedere alla destinazione di uso di alloggi esterni ubicati nel territorio dello stesso comune.
3. E' fatto divieto di mutare la destinazione di uso degli alloggi di servizio, finche' permane il vincolo di destinazione costituito con il provvedimento di cui al comma 1.