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Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4.

Organi competenti all'assegnazione
1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3, comma 1, e' disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere a), b), c) e d), e dei direttori regionali ed interregionali, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere e) ed f). I provvedimenti di assegnazione al personale di cui alla lettera f) sono adottati su proposta del comandante provinciale.
2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.