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Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Personale ammesso all'assegnazione
1. All'assegnazione temporanea a titolo oneroso degli alloggi di servizio disponibili presso il Dipartimento e le sedi periferiche del CNVVF e' ammesso il seguente personale purche' in servizio effettivo presso le strutture stesse:
a) dirigenti del CNVVF non destinatari di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) funzionari in servizio permanente appartenenti ai settori operativo ed aeronavigante del CNVVF;
c) funzionari della carriera prefettizia.
2. All'assegnazione degli alloggi di servizio e' ammesso altresi' il personale di cui al comma 1 trasferito alla sede in cui l'alloggio si e' reso disponibile e in attesa di assumervi servizio alla data di decorrenza del trasferimento.
3. Non puo' concorrere all'assegnazione dell'alloggio il personale che:
a) sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa, di un alloggio ubicato nel territorio dello stesso comune o di un comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, in cui e' in attesa di assumere servizio;
b) sia assegnatario di un alloggio di istituto autonomo case popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica, ubicato nel territorio dello stesso comune o di un comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, in cui e' in attesa di assumere servizio;
c) in quanto funzionario della carriera prefettizia, sia destinatario ad altro titolo di un alloggio di servizio o di facilitazioni abitative da parte dell'Amministrazione;
d) abbia un familiare convivente che benefici di una delle situazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.