Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.
Art. 1.
1.((Fino alla emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia e' concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso la durata del contributo non potra' essere superiore a quarantacinque giorni )).
2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani.