Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.
Art. 3.
1. La domanda, in carta libera, diretta al conseguimento del contributo di prima assistenza va presentata dal richiedente lo status di rifugiato ad un ufficio di polizia situato nel comune nel quale ha eletto il proprio domicilio.
2. L'ufficio di polizia trasmette tempestivamente la domanda, corredata di attestazione inerente l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, alla prefettura competente per territorio, che provvede sulla domanda medesima.
3. Ove il richiedente sia avviato presso uno dei centri di prima accoglienza di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene sospesa l'erogazione del contributo di cui al presente decreto.
4. Dell'esito della domanda la prefettura da' comunicazione all'interessato e trasmette gli estremi del provvedimento adottato al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
Nota all'art. 3:
- Il testo del e' il seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari".