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Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.

Preambolo
Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
Visti l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare la avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Ritenuta la necessita', ai sensi dell'art. 1, comma 8, della richiamata legge 28 febbraio 1990, n. 39, di definire la misura e le modalita' di erogazione del contributo di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 28 giugno 1990;
IL MINISTRO DELL'INTERNO A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1.


1.((Fino alla emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia e' concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso la durata del contributo non potra' essere superiore a quarantacinque giorni )).
2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani.

Art. 2.

1. Il contributo viene erogato in ratei quindicinali anticipati.
Qualora il titolo al contributo venga meno per effetto del provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, le somme gia' pagate non sono soggette a rimborso.

Art. 3.

1. La domanda, in carta libera, diretta al conseguimento del contributo di prima assistenza va presentata dal richiedente lo status di rifugiato ad un ufficio di polizia situato nel comune nel quale ha eletto il proprio domicilio.
2. L'ufficio di polizia trasmette tempestivamente la domanda, corredata di attestazione inerente l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, alla prefettura competente per territorio, che provvede sulla domanda medesima.
3. Ove il richiedente sia avviato presso uno dei centri di prima accoglienza di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene sospesa l'erogazione del contributo di cui al presente decreto.
4. Dell'esito della domanda la prefettura da' comunicazione all'interessato e trasmette gli estremi del provvedimento adottato al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
Nota all'art. 3: - Il testo del e' il seguente: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari".

Art. 4.

1. Per la riscossione dei ratei di contributo il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale competente per territorio munito di valido documento di identificazione; qualora ne sia sprovvisto, potra' richiedere il rilascio della carta di identita' al comune del luogo prescelto come domicilio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Nota all'art. 4: - Il testo del e' il seguente: "3. La carta d'identita', di validita' limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, e' rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno". Per maggior chiarezza si riporta il testo anche dei commi 1 e 2 dell'art. 6 sopracitato: "Art. 6 (Iscrizione anagrafica). - 1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. 2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia".

Art. 5.

1. Avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno.

Art. 6.

1. Le prefetture presentano semestralmente al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, il piano di fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto.
2. Il Ministero dell'interno provvede, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a ripartire i fondi disponibili tra i piani di cui al comma 1, accreditando le relative quote alle prefetture.
Nota all'art. 6: - Il testo del e' il seguente: "9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lre 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Interventi in favore dei lavoratori immigrati'. All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa". Per maggiore chiarezza si riporta il testo anche dei commi 1 e 2 dell'art. 1 sopracitato; per il testo del comma 7 v. nelle note alle premesse: "Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con , poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. 2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell' , a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 1990
Il Ministro dell'interno GAVA Il Ministro del tesoro CARLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1990 Registro n. 48 Interno, foglio n. 141