Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.
Art. 68
Art. 68.
Sospensione dei pagamenti
1. L'Amministrazione puo' sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalita', i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di forniture o nella prestazione di servizi, fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Sospensione dei pagamenti
1. L'Amministrazione puo' sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalita', i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di forniture o nella prestazione di servizi, fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.