Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.
Art. 1.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1930 con il quale sono state approvate le condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni dei materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonche' la vendita dei materiali stessi non piu' adatti al servizio;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 4 ottobre l988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa e, in particolare, gli articoli 1 e 6;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri interessanti servizi di commissariato.
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1930 con il quale sono state approvate le condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni dei materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonche' la vendita dei materiali stessi non piu' adatti al servizio;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 4 ottobre l988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa e, in particolare, gli articoli 1 e 6;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri interessanti servizi di commissariato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L'art. 23 del testo unico approvato con e' cosi' formulato:
"Art. 23. - Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.
Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformita' dei predetti capitolati, non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.
Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto Consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:
lire 240.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica; lire 120.000.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
lire 60.000.000, se da concludersi per trattativa privata".
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.
3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.
4. L'attivita' contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si esplica, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attivita' contrattuale di cui al presente comma.
5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all' , si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresi' i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-ammministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno".
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I regolamenti che disciplinano l'attivita', anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le foniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1.
2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:
a) per semplificare l'attivita' contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ed eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;
b) per tener conto della specificita' del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento".
Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato
Art. 1
ALLEGATO
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE E CONDIZIONI GENERALI D'ONERI INTERESSANTI I SERVIZI DI COMMISSARIATO.
Art. 1.
Applicabilita' del capitolato generale
1. Le disposizioni previste nel presente capitolato si applicano alle forniture ed alle lavorazioni interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonche' le vendite dei materiali non piu' idonei al servizio.
2. Le condizioni generali nonche' quelle speciali introdotte per i casi diversi costituiscono parte sostanziale ed integrante dei contratti.
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE E CONDIZIONI GENERALI D'ONERI INTERESSANTI I SERVIZI DI COMMISSARIATO.
Art. 1.
Applicabilita' del capitolato generale
1. Le disposizioni previste nel presente capitolato si applicano alle forniture ed alle lavorazioni interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonche' le vendite dei materiali non piu' idonei al servizio.
2. Le condizioni generali nonche' quelle speciali introdotte per i casi diversi costituiscono parte sostanziale ed integrante dei contratti.
Art. 2
Art. 2.
Fonti normative dei rapporti contrattuali
1. I rapporti contrattuali tra l'Amministrazione e l'impresa sono regolati:
a) dalle clausole del contratto;
b) dalle disposizioni dei capitolati speciali;
c) dalle disposizioni del presente capitolato generali d'oneri;
d) dalle disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative.
2. Il richiamo alle disposizioni sub b) e c) deve formare oggetto di specifico riferimento contrattuale qualora i capitolati facciano parte integrante del contratto e non siano allegati.
Fonti normative dei rapporti contrattuali
1. I rapporti contrattuali tra l'Amministrazione e l'impresa sono regolati:
a) dalle clausole del contratto;
b) dalle disposizioni dei capitolati speciali;
c) dalle disposizioni del presente capitolato generali d'oneri;
d) dalle disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative.
2. Il richiamo alle disposizioni sub b) e c) deve formare oggetto di specifico riferimento contrattuale qualora i capitolati facciano parte integrante del contratto e non siano allegati.
Art. 3
Art. 3.
Termini contrattuali e decorrenza dell'efficacia dei contratti
1. I termini espressi in giorni si intendono per giorni di calendario e, pertanto, sono consecutivi e continui; i termini espressi in mesi si intendono computati a decorrere dal giorno e dal mese di inizio fino al corrispondente giorno del mese finale: in mancanza di giorno espresso, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
2. La decorrenza dei termini indicati nei contratti si calcola a partire dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi; quando l'ultimo giorno del termine cade in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.
3. I contratti impegnano l'impresa dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di aggiudicazione ove la gara sia stata effettuata con la procedura dell'offerta-contratto o quando nell'avviso di gara o nella lettera d'invito sia stato previsto che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto formale.
4. I contratti stipulati impegnano invece l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione da parte dell'autorita' competente.
Termini contrattuali e decorrenza dell'efficacia dei contratti
1. I termini espressi in giorni si intendono per giorni di calendario e, pertanto, sono consecutivi e continui; i termini espressi in mesi si intendono computati a decorrere dal giorno e dal mese di inizio fino al corrispondente giorno del mese finale: in mancanza di giorno espresso, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
2. La decorrenza dei termini indicati nei contratti si calcola a partire dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi; quando l'ultimo giorno del termine cade in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.
3. I contratti impegnano l'impresa dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di aggiudicazione ove la gara sia stata effettuata con la procedura dell'offerta-contratto o quando nell'avviso di gara o nella lettera d'invito sia stato previsto che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto formale.
4. I contratti stipulati impegnano invece l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione da parte dell'autorita' competente.
Art. 4
Art. 4.
Comunicazioni e notifiche
1. Le comunicazioni e le notifiche relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui e' necessario dare una data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'impresa:
di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.
Comunicazioni e notifiche
1. Le comunicazioni e le notifiche relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui e' necessario dare una data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'impresa:
di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.
Art. 5
Art. 5.
Osservanza delle condizioni di lavoro
1. L'impresa assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonche' di previdenza e di assicurazioni sociali.
2. Essa e' inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la localita' in cui le prestazioni stesse debbono essere effettuate.
3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall'ispettorato del lavoro, l'Amministrazione operera' una ritenuta cautelativa fino al 20% dell'importo contrattuale; detta ritenuta sara' corrisposta all'impresa, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto ispettorato del lavoro avra' dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell'impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.
Osservanza delle condizioni di lavoro
1. L'impresa assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonche' di previdenza e di assicurazioni sociali.
2. Essa e' inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la localita' in cui le prestazioni stesse debbono essere effettuate.
3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall'ispettorato del lavoro, l'Amministrazione operera' una ritenuta cautelativa fino al 20% dell'importo contrattuale; detta ritenuta sara' corrisposta all'impresa, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto ispettorato del lavoro avra' dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell'impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.
Art. 6
Art. 6.
Subappalto
1. E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto, sotto pena della rescissione, della perdita della cauzione nonche' del risarcimento di ogni conseguente danno fatta
salva ogni diversa disposizione dei capitolati speciali d'oneri
2. Tuttavia, con l'autorizzazione dell'Amministrazione e nei limiti previsti dalla lettera di invito, e' consentito alla ditta aggiudicataria di avvalersi dell'opera di altra o altre ditte specializzate in determinate lavorazioni o fasi di lavorazione sempreche' queste non facciano parte del normale ciclo produttivo della ditta contraente.
3. Nella domanda di partecipazione alla gara la ditta deve indicare la parte o le parti delle lavorazioni che intende dare in subappalto perche' non rientranti nel proprio ciclo produttivo.
Subappalto
1. E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto, sotto pena della rescissione, della perdita della cauzione nonche' del risarcimento di ogni conseguente danno fatta
salva ogni diversa disposizione dei capitolati speciali d'oneri
2. Tuttavia, con l'autorizzazione dell'Amministrazione e nei limiti previsti dalla lettera di invito, e' consentito alla ditta aggiudicataria di avvalersi dell'opera di altra o altre ditte specializzate in determinate lavorazioni o fasi di lavorazione sempreche' queste non facciano parte del normale ciclo produttivo della ditta contraente.
3. Nella domanda di partecipazione alla gara la ditta deve indicare la parte o le parti delle lavorazioni che intende dare in subappalto perche' non rientranti nel proprio ciclo produttivo.
Art. 7
Art. 7.
Raggruppamento di imprese
1. Alle gare, per l'aggiudicazione delle forniture regolate dal presente capitolato generale d'oneri, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese solidamente responsabili nei confronti dell'Amministrazione.
3. Le singole imprese, che fanno parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza a quella fra esse designata quale capogruppo. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
4. All'impresa mandataria spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutti gli atti e le operazioni connessi all'esecuzione del contratto fino alla estinzione del rapporto.
5. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'Amministrazione ha facolta':
a) di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o un'altra impresa idonea entrata nel gruppo in seguito alle cause predette che sia designata mandataria;
b) di recedere dal contratto.
6. In caso di fallimento di un'impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante idonea, e' tenuta all'esecuzione della fornitura, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Raggruppamento di imprese
1. Alle gare, per l'aggiudicazione delle forniture regolate dal presente capitolato generale d'oneri, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese solidamente responsabili nei confronti dell'Amministrazione.
3. Le singole imprese, che fanno parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza a quella fra esse designata quale capogruppo. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
4. All'impresa mandataria spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutti gli atti e le operazioni connessi all'esecuzione del contratto fino alla estinzione del rapporto.
5. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'Amministrazione ha facolta':
a) di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o un'altra impresa idonea entrata nel gruppo in seguito alle cause predette che sia designata mandataria;
b) di recedere dal contratto.
6. In caso di fallimento di un'impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante idonea, e' tenuta all'esecuzione della fornitura, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 8
Art. 8.
Garanzia verso terzi
1. L'impresa assume ogni responsabilita' connessa ad infortuni e danni eventualmente arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.
2. L'impresa assume inoltre le responsabilita' e gli oneri derivanti da diritti di proprieta' intellettuale, da applicazioni industriali, o di altra natura protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine alle forniture ed ai servizi.
3. L'impresa assume altresi' l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso e godimento dei materiali e dei servizi forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
4. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potra' risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorita' giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a cio' sufficiente.
5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse venire intentata dopo la consegna dei materiali provvisti, l'Amministrazione potra' rivalersi sul fornitore in qualunque tempo, assumendo egli tutte le conseguenze della lite.
Garanzia verso terzi
1. L'impresa assume ogni responsabilita' connessa ad infortuni e danni eventualmente arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.
2. L'impresa assume inoltre le responsabilita' e gli oneri derivanti da diritti di proprieta' intellettuale, da applicazioni industriali, o di altra natura protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine alle forniture ed ai servizi.
3. L'impresa assume altresi' l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso e godimento dei materiali e dei servizi forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
4. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potra' risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorita' giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a cio' sufficiente.
5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse venire intentata dopo la consegna dei materiali provvisti, l'Amministrazione potra' rivalersi sul fornitore in qualunque tempo, assumendo egli tutte le conseguenze della lite.
Art. 9
Art. 9.
Cessione di credito
1. L'impresa puo' cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione. La cessione avra' effetto solo dopo il consenso da parte dell'Amministrazione.
Cessione di credito
1. L'impresa puo' cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione. La cessione avra' effetto solo dopo il consenso da parte dell'Amministrazione.
Art. 10
Art. 10.
Procedimenti di gara
1. Le provviste, le vendite ed i lavori sono appaltati, secondo i casi, a pubblico incanto, ad appalto concorso, a licitazione od a trattativa privata, sotto l'osservanza della legge e del regolamento per la contabilita' generale dello Stato, delle leggi e regolamenti speciali nonche' della normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia.
Procedimenti di gara
1. Le provviste, le vendite ed i lavori sono appaltati, secondo i casi, a pubblico incanto, ad appalto concorso, a licitazione od a trattativa privata, sotto l'osservanza della legge e del regolamento per la contabilita' generale dello Stato, delle leggi e regolamenti speciali nonche' della normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia.
Art. 11
Art. 11.
Pubblici incanti
1. Gli incanti pubblici si terranno mediante offerte segrete, sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti, nonche' delle norme del presente capitolato.
2. Gli avvisi d'asta specificheranno se le provviste o le lavorazioni dovranno eseguirsi a data fissa o a scadenza rateale o a richiesta dell'Amministrazione ovvero a somministrazione.
Pubblici incanti
1. Gli incanti pubblici si terranno mediante offerte segrete, sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti, nonche' delle norme del presente capitolato.
2. Gli avvisi d'asta specificheranno se le provviste o le lavorazioni dovranno eseguirsi a data fissa o a scadenza rateale o a richiesta dell'Amministrazione ovvero a somministrazione.
Art. 12
Art. 12.
Ammissione all'asta
1. Ferma l'osservanza dell'art. 67 del regolamento di contabilita' generale dello Stato quando trattasi di lavoro d'arte, negli altri casi coloro che intendano concorrere all'appalto devono, nei termini fissati dall'avviso d'asta, presentare all'ufficio presso cui l'appalto avra' luogo un certificato della camera provinciale di commercio, industria e artigianato, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi, o un documento equipollente, comprovante la loro qualita' di fabbricanti o produttori o lavoranti (oppure commercianti grossisti, quando sia consentito nell'avviso d'asta) degli articoli cui l'appalto si riferisce.
2. Saranno dispensati dall'esibizione di tale certificato le imprese che rivestano l'anzidetta qualita' e che nei due anni anteriori alla data dell'incanto avessero fornito, con soddisfazione dell'Amministrazione, gli articoli per cui volessero concorrere.
3. L'Amministrazione pero' si riserva la facolta' di accertare, prima dell'ammissione all'asta, anche mediante visita di un suo delegato, se l'aspirante sia in grado di eseguire la fornitura ed in caso che l'ispezione, a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione, non risultasse favorevole, di non ammetterlo all'asta.
4. I documenti presentati dai concorrenti non fanno parte degli atti d'asta e non devono essere uniti al verbale d'incanto.
5. In caso di appalti di materiali speciali, oltre che fornire i documenti di cui sopra, l'impresa deve provare di possedere i mezzi tecnici adatti, che devono essere accertati e riconosciuti tali dall'Amministrazione.
6. Ove sia prescritto nell'avviso d'asta, possono essere richiesti campioni dei materiali e delle derrate da fornire ed in tal caso saranno ammessi alla gara soltanto i concorrenti che avranno presentato campioni aventi i requisiti prescritti.
Ammissione all'asta
1. Ferma l'osservanza dell'art. 67 del regolamento di contabilita' generale dello Stato quando trattasi di lavoro d'arte, negli altri casi coloro che intendano concorrere all'appalto devono, nei termini fissati dall'avviso d'asta, presentare all'ufficio presso cui l'appalto avra' luogo un certificato della camera provinciale di commercio, industria e artigianato, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi, o un documento equipollente, comprovante la loro qualita' di fabbricanti o produttori o lavoranti (oppure commercianti grossisti, quando sia consentito nell'avviso d'asta) degli articoli cui l'appalto si riferisce.
2. Saranno dispensati dall'esibizione di tale certificato le imprese che rivestano l'anzidetta qualita' e che nei due anni anteriori alla data dell'incanto avessero fornito, con soddisfazione dell'Amministrazione, gli articoli per cui volessero concorrere.
3. L'Amministrazione pero' si riserva la facolta' di accertare, prima dell'ammissione all'asta, anche mediante visita di un suo delegato, se l'aspirante sia in grado di eseguire la fornitura ed in caso che l'ispezione, a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione, non risultasse favorevole, di non ammetterlo all'asta.
4. I documenti presentati dai concorrenti non fanno parte degli atti d'asta e non devono essere uniti al verbale d'incanto.
5. In caso di appalti di materiali speciali, oltre che fornire i documenti di cui sopra, l'impresa deve provare di possedere i mezzi tecnici adatti, che devono essere accertati e riconosciuti tali dall'Amministrazione.
6. Ove sia prescritto nell'avviso d'asta, possono essere richiesti campioni dei materiali e delle derrate da fornire ed in tal caso saranno ammessi alla gara soltanto i concorrenti che avranno presentato campioni aventi i requisiti prescritti.
Art. 13
Art. 13.
Esclusione dalla partecipazione alle gare
1. Fermo restando quanto previsto dall'art, 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esecuzione di fornitura per l'A.D. abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall'Amministrazione o che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 53;
d) che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita';
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
f) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza.
2. A dimostrazione che i fornitori non si trovino in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) e' sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni.
Esclusione dalla partecipazione alle gare
1. Fermo restando quanto previsto dall'art, 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esecuzione di fornitura per l'A.D. abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall'Amministrazione o che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 53;
d) che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita';
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
f) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza.
2. A dimostrazione che i fornitori non si trovino in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) e' sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni.
Art. 14
Art. 14.
L'invito a comparire in sede di gara
1. Quando le ditte vengono invitate a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per fare offerte, l'invito, diramato con le formalita' della notificazione di cui al precedente art. 4, deve contenere tutte le indicazioni previste per l'avviso d'asta dall'art.
65 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
L'invito a comparire in sede di gara
1. Quando le ditte vengono invitate a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per fare offerte, l'invito, diramato con le formalita' della notificazione di cui al precedente art. 4, deve contenere tutte le indicazioni previste per l'avviso d'asta dall'art.
65 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Art. 15
Art. 15.
L'invito a presentare offerta
1. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente articolo, la lettera d'invito, diramata come sopra, deve contenere, oltre alla descrizione dell'oggetto della prestazione ed al riferimento alle condizioni d'oneri generali e speciali, le seguenti indicazioni:
a) modalita' di compilazione e di presentazione dell'offerta;
b) termini di presentazione dell'offerta;
c) modalita' e termini di apertura delle offerte;
d) documentazione da presentare a corredo della offerta;
e) modalita' ed importo del deposito cauzionale provvisorio e di quello definitivo di aggiudicazione;
f) procedura e criteri per l'aggiudicazione;
g) modalita' di determinazione delle spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario;
h) ogni altro elemento utile ad illustrare le formalita' della gara e dell'offerta nonche' le esigenze che l'Amministrazione si propone di soddisfare mediante la fornitura.
L'invito a presentare offerta
1. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente articolo, la lettera d'invito, diramata come sopra, deve contenere, oltre alla descrizione dell'oggetto della prestazione ed al riferimento alle condizioni d'oneri generali e speciali, le seguenti indicazioni:
a) modalita' di compilazione e di presentazione dell'offerta;
b) termini di presentazione dell'offerta;
c) modalita' e termini di apertura delle offerte;
d) documentazione da presentare a corredo della offerta;
e) modalita' ed importo del deposito cauzionale provvisorio e di quello definitivo di aggiudicazione;
f) procedura e criteri per l'aggiudicazione;
g) modalita' di determinazione delle spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario;
h) ogni altro elemento utile ad illustrare le formalita' della gara e dell'offerta nonche' le esigenze che l'Amministrazione si propone di soddisfare mediante la fornitura.
Art. 16
Art. 16.
Presentazione e formalita' dell'offerta
1. Le offerte, da indirizzare all'ente indicato nella lettera d'invito o nell'avviso di gara, dovranno essere compilate sulla prescritta carta da bollo ed indicare, sotto pena di nullita', in cifre ed in lettere il prezzo offerto oppure il ribasso o l'aumento, nel caso di vendite, rispetto al prezzo base indicato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito o nell'avviso di gara.
2. Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).
3. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre del prezzo, dell'aumento o del ribasso e quella in lettere sara' ritenuta valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'Amministrazione.
4. I ribassi e gli aumenti dovranno essere indicati in percentuale.
5. Le offerte dovranno essere sempre racchiuse in busta sigillata recante, all'esterno, le indicazioni relative all'oggetto della
fornitura, all'impresa concorrente ed agli estremi della lettera di invito o dell'avviso di gara.
6. Qualora spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la busta come sopra contenente l'offerta dovra' essere racchiusa in altra busta sulla quale deve risultare solo l'indirizzo dell'Amministrazione cui va inviata l'offerta.
7. Le offerte, sotto pena di nullita', devono essere scritte su fogli distinti per ciascun lotto, specificando anche all'esterno della busta il lotto a cui l'offerta si riferisce.
8. E' consentito presentare offerta unica per piu' lotti uguali dello stesso genere anche a prezzi differenti, fatte salve le norme di imposta sul bollo.
9. Ciascuna offerta, oltre alla indicazione del prezzo, dovra' specificare la denominazione dell'impresa, la rappresentanza ed il domicilio legale ed essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'impresa.
Presentazione e formalita' dell'offerta
1. Le offerte, da indirizzare all'ente indicato nella lettera d'invito o nell'avviso di gara, dovranno essere compilate sulla prescritta carta da bollo ed indicare, sotto pena di nullita', in cifre ed in lettere il prezzo offerto oppure il ribasso o l'aumento, nel caso di vendite, rispetto al prezzo base indicato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito o nell'avviso di gara.
2. Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).
3. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre del prezzo, dell'aumento o del ribasso e quella in lettere sara' ritenuta valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'Amministrazione.
4. I ribassi e gli aumenti dovranno essere indicati in percentuale.
5. Le offerte dovranno essere sempre racchiuse in busta sigillata recante, all'esterno, le indicazioni relative all'oggetto della
fornitura, all'impresa concorrente ed agli estremi della lettera di invito o dell'avviso di gara.
6. Qualora spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la busta come sopra contenente l'offerta dovra' essere racchiusa in altra busta sulla quale deve risultare solo l'indirizzo dell'Amministrazione cui va inviata l'offerta.
7. Le offerte, sotto pena di nullita', devono essere scritte su fogli distinti per ciascun lotto, specificando anche all'esterno della busta il lotto a cui l'offerta si riferisce.
8. E' consentito presentare offerta unica per piu' lotti uguali dello stesso genere anche a prezzi differenti, fatte salve le norme di imposta sul bollo.
9. Ciascuna offerta, oltre alla indicazione del prezzo, dovra' specificare la denominazione dell'impresa, la rappresentanza ed il domicilio legale ed essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'impresa.
Art. 17
Art. 17.
Documentazione da allegare all'offerta
1. L'offerta dell'impresa dovra' essere corredata dalla seguente documentazione contenuta in busta a parte:
a) attestazione del deposito cauzionale provvisorio il cui importo viene indicato nella lettera di invito o negli avvisi di gara: la mancanza dell'attestato o l'insufficienza dell'importo comporta la inammissibilita' dell'offerta;
b) certificazione della competente camera di commercio, industria ed artigianato (per le imprese individuali) o del competente tribunale (per le societa') da cui risultino denominazione e ragione sociale dell'impresa, generalita' del titolare o della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare in nome e per conto dell'impresa, attestazione che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti non risultando fallita, ne' in stato di liquidazione o di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
c) copia autenticata dell'atto di procura (nel caso di offerta per procura);
d) certificato di iscrizione all'albo professionale dello Stato di appartenenza oppure la documentazione prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (nel caso di offerte di imprese straniere).
2. I documenti sopraindicati debbono risultare rilasciati in data non anteriore a mesi tre da quella della lettera d'invito o dell'avviso di gara.
3. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a qualsiasi altro fine alla stessa Amministrazione; tuttavia, qualora nella stessa giornata della gara per cui si richiedono le offerte si tengano altre gare nella stessa sede, l'impresa puo' presentare una sola volta la documentazione.
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti anzidetti e di altri eventuali espressamente richiesti nell'invito a concorrere comporta l'esclusione dalla gara; tuttavia, prima dell'apertura della busta contenente i documenti, i concorrenti possono presentare i documenti mancanti, purche' tali documenti siano di data anteriore a quella fissata dal bando di gara per la presentazione delle offerte.
Documentazione da allegare all'offerta
1. L'offerta dell'impresa dovra' essere corredata dalla seguente documentazione contenuta in busta a parte:
a) attestazione del deposito cauzionale provvisorio il cui importo viene indicato nella lettera di invito o negli avvisi di gara: la mancanza dell'attestato o l'insufficienza dell'importo comporta la inammissibilita' dell'offerta;
b) certificazione della competente camera di commercio, industria ed artigianato (per le imprese individuali) o del competente tribunale (per le societa') da cui risultino denominazione e ragione sociale dell'impresa, generalita' del titolare o della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare in nome e per conto dell'impresa, attestazione che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti non risultando fallita, ne' in stato di liquidazione o di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
c) copia autenticata dell'atto di procura (nel caso di offerta per procura);
d) certificato di iscrizione all'albo professionale dello Stato di appartenenza oppure la documentazione prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (nel caso di offerte di imprese straniere).
2. I documenti sopraindicati debbono risultare rilasciati in data non anteriore a mesi tre da quella della lettera d'invito o dell'avviso di gara.
3. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a qualsiasi altro fine alla stessa Amministrazione; tuttavia, qualora nella stessa giornata della gara per cui si richiedono le offerte si tengano altre gare nella stessa sede, l'impresa puo' presentare una sola volta la documentazione.
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti anzidetti e di altri eventuali espressamente richiesti nell'invito a concorrere comporta l'esclusione dalla gara; tuttavia, prima dell'apertura della busta contenente i documenti, i concorrenti possono presentare i documenti mancanti, purche' tali documenti siano di data anteriore a quella fissata dal bando di gara per la presentazione delle offerte.
Art. 18
Art. 18.
Validita' delle offerte
1. Non sara' accettata offerta condizionata oppure espressa in termini e limiti indeterminati o contenente riferimento ad altra offerta propria o di altri, senza enunciazione di somma.
2. Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo fissato dall'Amministrazione per la loro valutazione e fino all'espletamento dell'operazione di aggiudicazione.
3. Quando due o piu' concorrenti presenti alla gara facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione, fra loro soltanto, a offerte segrete: colui che risulta migliore offerente e' dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente oppure se presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.
4. Le offerte inviate o presentate non possono essere piu' ritirate ne' modificate o integrate; lo stesso offerente puo' tuttavia presentare altre offerte prima che sia iniziata l'apertura dei pieghi.
5. In caso di presentazione di piu' offerte da parte dello stesso concorrente, sara' ritenuta valida ed impegnativa quella piu' vantaggiosa per l'Amministrazione.
6. Saranno considerate nulle offerte che, seppur provenienti da imprese diverse, risultino firmate dalla stessa persona quale titolare o persona abilitata ad impegnare ciascuna delle imprese offerenti.
Validita' delle offerte
1. Non sara' accettata offerta condizionata oppure espressa in termini e limiti indeterminati o contenente riferimento ad altra offerta propria o di altri, senza enunciazione di somma.
2. Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo fissato dall'Amministrazione per la loro valutazione e fino all'espletamento dell'operazione di aggiudicazione.
3. Quando due o piu' concorrenti presenti alla gara facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione, fra loro soltanto, a offerte segrete: colui che risulta migliore offerente e' dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente oppure se presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.
4. Le offerte inviate o presentate non possono essere piu' ritirate ne' modificate o integrate; lo stesso offerente puo' tuttavia presentare altre offerte prima che sia iniziata l'apertura dei pieghi.
5. In caso di presentazione di piu' offerte da parte dello stesso concorrente, sara' ritenuta valida ed impegnativa quella piu' vantaggiosa per l'Amministrazione.
6. Saranno considerate nulle offerte che, seppur provenienti da imprese diverse, risultino firmate dalla stessa persona quale titolare o persona abilitata ad impegnare ciascuna delle imprese offerenti.
Art. 19
Art. 19.
Campioni o modelli di riferimento
1. L'Amministrazione puo' prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa o studiati e messi a punto per proprie esigenze. In questo caso, i campioni, i modelli o i disegni, muniti del sigillo o marchio dell'Amministrazione, saranno visibili, prima dell'aggiudicazione della fornitura, nei luoghi, giorni ed ore indicati negli avvisi o inviti di gara, alle imprese concorrenti che vorranno prenderne visione.
2. Ove previsto nel bando di gara, qualora disponibili, campioni, modelli o disegni potranno essere ceduti a pagamento alle suddette imprese.
Campioni o modelli di riferimento
1. L'Amministrazione puo' prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa o studiati e messi a punto per proprie esigenze. In questo caso, i campioni, i modelli o i disegni, muniti del sigillo o marchio dell'Amministrazione, saranno visibili, prima dell'aggiudicazione della fornitura, nei luoghi, giorni ed ore indicati negli avvisi o inviti di gara, alle imprese concorrenti che vorranno prenderne visione.
2. Ove previsto nel bando di gara, qualora disponibili, campioni, modelli o disegni potranno essere ceduti a pagamento alle suddette imprese.
Art. 20
Art. 20.
C a u z i o n i
1. Nelle gare per licitazione privata e per appalto concorso, con il bando o con la lettera d'invito viene, di regola, richiesto che l'impresa concorrente accompagni la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, dell'importo indicato nello stesso bando o lettera d'invito.
2. Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese risultate non aggiudicatarie.
3. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria e' tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, salvo i casi di esonero.
4. Il deposito cauzionale definitivo e' mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
5. In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entita' composte di prestazioni distinte le une dalle altre, l'Amministrazione ha facolta' di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale
in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare.
6. I depositi cauzionali sia provvisori sia definitivi sono costituiti mediante versamenti, presso la tesoreria centrale o presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il versamento.
7. Limitatamente a casi riconosciuti eccezionali dal presidente del seggio, i depositi cauzionali provvisori possono essere costituiti anche con versamento in numerario alla cassa dell'ente appaltante o mediante vaglia trasferibile della Banca d'Italia o assegno circolare non trasferibile intestato al citato ente.
8. Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate secondo le leggi in vigore.
9. L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in numerario o in titoli, con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa, puo' avvenire sia nel momento della trasformazione del deposito provvisorio in definitivo, che in qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto.
10. La cauzione definitiva sara' svincolata dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e che sara' stato ammesso a pagamento il mandato di saldo.
11. L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi e' sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
12. La cauzione definitiva che, di massima, e' pari al dieci per cento del valore netto dell'importo presunto della fornitura o dei lavori, potra', secondo le circostanze ed a giudizio dell'Amministrazione, essere stabilita anche in misura maggiore o minore.
13. Per le cooperative di produzione e lavoro, la cauzione e' costituita nei modi e con le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
14. La cauzione definitiva garantisce anche il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu' dall'Amministrazione per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.
C a u z i o n i
1. Nelle gare per licitazione privata e per appalto concorso, con il bando o con la lettera d'invito viene, di regola, richiesto che l'impresa concorrente accompagni la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, dell'importo indicato nello stesso bando o lettera d'invito.
2. Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese risultate non aggiudicatarie.
3. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria e' tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, salvo i casi di esonero.
4. Il deposito cauzionale definitivo e' mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
5. In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entita' composte di prestazioni distinte le une dalle altre, l'Amministrazione ha facolta' di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale
in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare.
6. I depositi cauzionali sia provvisori sia definitivi sono costituiti mediante versamenti, presso la tesoreria centrale o presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il versamento.
7. Limitatamente a casi riconosciuti eccezionali dal presidente del seggio, i depositi cauzionali provvisori possono essere costituiti anche con versamento in numerario alla cassa dell'ente appaltante o mediante vaglia trasferibile della Banca d'Italia o assegno circolare non trasferibile intestato al citato ente.
8. Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate secondo le leggi in vigore.
9. L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in numerario o in titoli, con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa, puo' avvenire sia nel momento della trasformazione del deposito provvisorio in definitivo, che in qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto.
10. La cauzione definitiva sara' svincolata dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e che sara' stato ammesso a pagamento il mandato di saldo.
11. L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi e' sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
12. La cauzione definitiva che, di massima, e' pari al dieci per cento del valore netto dell'importo presunto della fornitura o dei lavori, potra', secondo le circostanze ed a giudizio dell'Amministrazione, essere stabilita anche in misura maggiore o minore.
13. Per le cooperative di produzione e lavoro, la cauzione e' costituita nei modi e con le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
14. La cauzione definitiva garantisce anche il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu' dall'Amministrazione per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.
Art. 21
Art. 21.
Depositi cauzionali per materiali di proprieta' dello Stato e per le vendite
1. Quando, per la lavorazione, riparazione, riduzione e trasformazione di oggetti, debbano essere affidati ai deliberatari materiali di proprieta' dello Stato i deliberatari stessi dovranno prestare, oltre la cauzione di cui all'articolo precedente, anche solida cauzione a garanzia dei materiali loro affidati. Detta cauzione potra' essere fissata sino a garantire l'Amministrazione dell'intero valore dei materiali affidati alla ditta per tutti i danni che i materiali stessi dovessero subire ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore.
2. La cauzione per le vendite e' ragguagliata al venti per cento del valore del contratto.
Depositi cauzionali per materiali di proprieta' dello Stato e per le vendite
1. Quando, per la lavorazione, riparazione, riduzione e trasformazione di oggetti, debbano essere affidati ai deliberatari materiali di proprieta' dello Stato i deliberatari stessi dovranno prestare, oltre la cauzione di cui all'articolo precedente, anche solida cauzione a garanzia dei materiali loro affidati. Detta cauzione potra' essere fissata sino a garantire l'Amministrazione dell'intero valore dei materiali affidati alla ditta per tutti i danni che i materiali stessi dovessero subire ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore.
2. La cauzione per le vendite e' ragguagliata al venti per cento del valore del contratto.
Art. 22
Art. 22.
L'aggiudicazione delle forniture
1. Oltre a quanto previsto nel regolamento per la contabilita' generale dello Stato, per l'aggiudicazione delle forniture si osservano i criteri e le modalita' specificati nei bandi e nelle lettere di invito alle gare.
2. L'aggiudicazione avviene:
a) al migliore offerente, e ove previsto anche lotto per lotto, qualora le forniture o i servizi debbano risultare conformi a specifici capitolati tecnici per i quali, quindi, l'offerta e' limitata alla sola indicazione del prezzo. Alla apertura delle offerte possono partecipare i rappresentanti delle imprese invitate.
E' riservata al presidente del seggio di gara la facolta' di sospendere il procedimento di aggiudicazione anche se sia intervenuta la lettura delle offerte, qualora reputi necessario effettuare ulteriori accertamenti per il corretto svolgimento della gara. La decisione di sospensione, unitamente alla completa indicazione delle operazioni sino a quel momento avvenute, dovra' risultare in apposito verbale che indichera' altresi' il giorno di riapertura, da fissare entro termini quanto piu' possibile ravvicinati;
b) sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa, determinata cioe', oltre che dal prezzo, dai vari elementi indicati nel bando di gara e nelle condizioni speciali d'oneri.
3. Alla valutazione di tali elementi provvede l'Amministrazione che potra' avvalersi, se ritenuto opportuno, del parere di una commissione all'uopo nominata. L'individuazione dell'offerta piu' vantaggiosa, e quindi l'eventuale aggiudicazione, dovra' essere effettuata nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il termine fissato dall'Amministrazione per la valutazione delle offerte.
4. L'operazione di aggiudicazione viene fatta risultare da specifico verbale. Entro dieci giorni dall'espletamento della gara l'Amministrazione deve comunicare l'esito della stessa all'impresa aggiudicataria.
5. Nelle gare comunitarie e fra Paesi aderenti al GATT tale comunicazione deve essere effettuata anche all'impresa concorrente che segue l'aggiudicataria nella graduatoria.
L'aggiudicazione delle forniture
1. Oltre a quanto previsto nel regolamento per la contabilita' generale dello Stato, per l'aggiudicazione delle forniture si osservano i criteri e le modalita' specificati nei bandi e nelle lettere di invito alle gare.
2. L'aggiudicazione avviene:
a) al migliore offerente, e ove previsto anche lotto per lotto, qualora le forniture o i servizi debbano risultare conformi a specifici capitolati tecnici per i quali, quindi, l'offerta e' limitata alla sola indicazione del prezzo. Alla apertura delle offerte possono partecipare i rappresentanti delle imprese invitate.
E' riservata al presidente del seggio di gara la facolta' di sospendere il procedimento di aggiudicazione anche se sia intervenuta la lettura delle offerte, qualora reputi necessario effettuare ulteriori accertamenti per il corretto svolgimento della gara. La decisione di sospensione, unitamente alla completa indicazione delle operazioni sino a quel momento avvenute, dovra' risultare in apposito verbale che indichera' altresi' il giorno di riapertura, da fissare entro termini quanto piu' possibile ravvicinati;
b) sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa, determinata cioe', oltre che dal prezzo, dai vari elementi indicati nel bando di gara e nelle condizioni speciali d'oneri.
3. Alla valutazione di tali elementi provvede l'Amministrazione che potra' avvalersi, se ritenuto opportuno, del parere di una commissione all'uopo nominata. L'individuazione dell'offerta piu' vantaggiosa, e quindi l'eventuale aggiudicazione, dovra' essere effettuata nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il termine fissato dall'Amministrazione per la valutazione delle offerte.
4. L'operazione di aggiudicazione viene fatta risultare da specifico verbale. Entro dieci giorni dall'espletamento della gara l'Amministrazione deve comunicare l'esito della stessa all'impresa aggiudicataria.
5. Nelle gare comunitarie e fra Paesi aderenti al GATT tale comunicazione deve essere effettuata anche all'impresa concorrente che segue l'aggiudicataria nella graduatoria.
Art. 23
Art. 23.
Termini e formalita'
1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o entro quel diverso termine che fosse stabilito nell'avviso di gara o nell'invito a concorrere, il deliberatario deve presentarsi presso l'ente appaltante per la stipulazione del contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione e di aver effettuato l'anticipazione per le spese contrattuali.
2. In caso di mancata presentazione o di inadempimento, l'Amministrazione, senza bisogno ne' messa in mora ne' di domanda giudiziale, potra', con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire la prestazione, devolvendo a favore dell'erario il deposito provvisorio, o potra' procedere senz'altro ad una nuova gara a rischio e pericolo dell'aggiudicatario medesimo, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza del ripetuto deposito.
3. Non si procede alla stipulazione qualora il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto. In tale caso l'aggiudicatario, entro il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovra' presentarsi al competente ufficio dando prova di avere adempiuto ai predetti oneri della stipulazione: in caso di mancata presentazione o di inadempienza si applicheranno le sanzioni previste dal precedente comma.
Termini e formalita'
1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o entro quel diverso termine che fosse stabilito nell'avviso di gara o nell'invito a concorrere, il deliberatario deve presentarsi presso l'ente appaltante per la stipulazione del contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione e di aver effettuato l'anticipazione per le spese contrattuali.
2. In caso di mancata presentazione o di inadempimento, l'Amministrazione, senza bisogno ne' messa in mora ne' di domanda giudiziale, potra', con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire la prestazione, devolvendo a favore dell'erario il deposito provvisorio, o potra' procedere senz'altro ad una nuova gara a rischio e pericolo dell'aggiudicatario medesimo, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza del ripetuto deposito.
3. Non si procede alla stipulazione qualora il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto. In tale caso l'aggiudicatario, entro il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovra' presentarsi al competente ufficio dando prova di avere adempiuto ai predetti oneri della stipulazione: in caso di mancata presentazione o di inadempienza si applicheranno le sanzioni previste dal precedente comma.
Art. 24
Art. 24.
Spese contrattuali
1. Sono a carico del deliberatario le spese per la scritturazione del verbale di deliberamento e del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonche' quelle di bollo e registro comunque connesse alla fornitura.
2. Nel caso in cui da una gara scaturiscano due o piu' contratti, le spese di scritturazione del relativo verbale di deliberamento vengono ripartite fra tutte le ditte aggiudicatarie in proporzione al valore dei rispettivi contratti.
3. Le cooperative di produzione e lavoro sono esenti dalle tasse di registro e bollo, nei casi e con le modalita' stabilite dalle leggi e regolamenti speciali.
Spese contrattuali
1. Sono a carico del deliberatario le spese per la scritturazione del verbale di deliberamento e del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonche' quelle di bollo e registro comunque connesse alla fornitura.
2. Nel caso in cui da una gara scaturiscano due o piu' contratti, le spese di scritturazione del relativo verbale di deliberamento vengono ripartite fra tutte le ditte aggiudicatarie in proporzione al valore dei rispettivi contratti.
3. Le cooperative di produzione e lavoro sono esenti dalle tasse di registro e bollo, nei casi e con le modalita' stabilite dalle leggi e regolamenti speciali.
Art. 25
Art. 25.
Approvazione del contratto
1. Il contratto deve ottenere l'approvazione delle autorita' competenti con la formalita' del decreto e le modalita' stabilite dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
2. Tale approvazione dovra' essere data entro tre mesi dal giorno della stipulazione del contratto.
3. In caso di ritardo oltre il detto termine, l'aggiudicatario avra' diritto di ottenere lo scioglimento dal contratto, ma non potra' pretendere alcun compenso, salvo soltanto il rimborso delle spese di asta, di bollo ed eventualmente quelle di registro sostenute per la stipulazione di esso, senza interessi.
4. Nell'accennata ipotesi, quando, non avendo l'Amministrazione emesso il decreto nel termine stabilito, l'altro contraente voglia essere liberato dal suo impegno, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 114 del citato regolamento, egli deve notificare all'Amministrazione appaltante tale sua volonta', mediante dichiarazione che pero' rimane priva di effetti se, prima che essa pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato gia' emesso.
5. Del pari l'aggiudicatario avra' diritto soltanto al rimborso delle spese di cui sopra, qualora l'Amministrazione non ritenga di approvare e rendere esecutivo il contratto, in applicazione dell'art.
113 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato.
Approvazione del contratto
1. Il contratto deve ottenere l'approvazione delle autorita' competenti con la formalita' del decreto e le modalita' stabilite dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
2. Tale approvazione dovra' essere data entro tre mesi dal giorno della stipulazione del contratto.
3. In caso di ritardo oltre il detto termine, l'aggiudicatario avra' diritto di ottenere lo scioglimento dal contratto, ma non potra' pretendere alcun compenso, salvo soltanto il rimborso delle spese di asta, di bollo ed eventualmente quelle di registro sostenute per la stipulazione di esso, senza interessi.
4. Nell'accennata ipotesi, quando, non avendo l'Amministrazione emesso il decreto nel termine stabilito, l'altro contraente voglia essere liberato dal suo impegno, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 114 del citato regolamento, egli deve notificare all'Amministrazione appaltante tale sua volonta', mediante dichiarazione che pero' rimane priva di effetti se, prima che essa pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato gia' emesso.
5. Del pari l'aggiudicatario avra' diritto soltanto al rimborso delle spese di cui sopra, qualora l'Amministrazione non ritenga di approvare e rendere esecutivo il contratto, in applicazione dell'art.
113 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato.
Art. 26
Art. 26.
Domicilio legale dell'aggiudicatario
1. La ditta aggiudicataria e' tenuta ad eleggere il domicilio legale presso il quale potranno esserle notificati tutti i provvedimenti e le comunicazioni che si rendano necessari nel corso di esecuzione del contratto.
Domicilio legale dell'aggiudicatario
1. La ditta aggiudicataria e' tenuta ad eleggere il domicilio legale presso il quale potranno esserle notificati tutti i provvedimenti e le comunicazioni che si rendano necessari nel corso di esecuzione del contratto.
Art. 27
Art. 27.
Decorrenza del termine di esecuzione
1. Il termine di esecuzione dei contratti decorre dalla notifica dell'avvenuta approvazione effettuata alla ditta.
2. Tale notifica si intende comunque avvenuta il giorno successivo alla data della effettiva ricezione della comunicazione dell'Amministrazione, salvo prova contraria a carico della ditta.
Decorrenza del termine di esecuzione
1. Il termine di esecuzione dei contratti decorre dalla notifica dell'avvenuta approvazione effettuata alla ditta.
2. Tale notifica si intende comunque avvenuta il giorno successivo alla data della effettiva ricezione della comunicazione dell'Amministrazione, salvo prova contraria a carico della ditta.
Art. 28
Art. 28.
Invariabilita' del prezzo contrattuale
1. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonche' di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.
2. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dalla impresa a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita' e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente.
3. Ove non diversamente previsto in contratto, il prezzo rimane fermo per tutta la sua durata, intendendosi il contratto stesso aleatorio per volonta' delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile.
Invariabilita' del prezzo contrattuale
1. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonche' di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.
2. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dalla impresa a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita' e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente.
3. Ove non diversamente previsto in contratto, il prezzo rimane fermo per tutta la sua durata, intendendosi il contratto stesso aleatorio per volonta' delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile.
Art. 29
Art. 29.
Luogo e termini della consegna
1. Il fornitore deve effettuare la consegna a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo, nei modi e nei termini indicati dal contratto.
Luogo e termini della consegna
1. Il fornitore deve effettuare la consegna a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo, nei modi e nei termini indicati dal contratto.
Art. 30
Art. 30.
Esecuzione anticipata del contratto
1. In casi di urgenza l'Amministrazione ha la facolta' di richiedere, secondo le vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione anticipata del contratto entro il limite massimo del quinto del valore contrattuale. Qualora il contratto non venisse perfezionato nei modi di legge, l'aggiudicatario non avra' diritto che al pagamento delle provviste o lavorazioni effettivamente eseguite ai prezzi stabiliti in contratto, escluso ogni altro compenso o indennizzo.
Esecuzione anticipata del contratto
1. In casi di urgenza l'Amministrazione ha la facolta' di richiedere, secondo le vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione anticipata del contratto entro il limite massimo del quinto del valore contrattuale. Qualora il contratto non venisse perfezionato nei modi di legge, l'aggiudicatario non avra' diritto che al pagamento delle provviste o lavorazioni effettivamente eseguite ai prezzi stabiliti in contratto, escluso ogni altro compenso o indennizzo.
Art. 31
Art. 31.
Ritardi nell'esecuzione del contratto
1. Qualunque fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto dovra' essere notificato per iscritto, entro cinque giorni dal suo insorgere, dal fornitore all'ente cui e' affidata l'esecuzione del contratto.
Ritardi nell'esecuzione del contratto
1. Qualunque fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto dovra' essere notificato per iscritto, entro cinque giorni dal suo insorgere, dal fornitore all'ente cui e' affidata l'esecuzione del contratto.
Art. 32
Art. 32.
Proroga dei termini contrattuali
1. L'evento ritardante l'esecuzione del contratto, se notificato secondo le modalita' di cui al precedente articolo, puo' essere addotto dal fornitore a sostegno della domanda di proroga ai termini contrattuali da inoltrare, pena la decadenza, prima che sia scaduto il termine contrattuale cui la domanda stessa si riferisce.
2. L'Amministrazione, sempreche' le esigenze del servizio lo consentano e gli eventi dedotti rivestano le caratteristiche del caso di forza maggiore e non siano imputabili all'imprenditore, potra' protrarre i termini di consegna.
3. La proroga concessa esonera l'impresa dalle penalita' contrattuali per tutta la durata di essa.
Proroga dei termini contrattuali
1. L'evento ritardante l'esecuzione del contratto, se notificato secondo le modalita' di cui al precedente articolo, puo' essere addotto dal fornitore a sostegno della domanda di proroga ai termini contrattuali da inoltrare, pena la decadenza, prima che sia scaduto il termine contrattuale cui la domanda stessa si riferisce.
2. L'Amministrazione, sempreche' le esigenze del servizio lo consentano e gli eventi dedotti rivestano le caratteristiche del caso di forza maggiore e non siano imputabili all'imprenditore, potra' protrarre i termini di consegna.
3. La proroga concessa esonera l'impresa dalle penalita' contrattuali per tutta la durata di essa.
Art. 33
Art. 33.
Adempimenti per la consegna
1. Per ogni consegna il deliberatario deve dare avviso al magazzino ricevente, tre giorni prima che la consegna abbia luogo (o entro quel diverso termine di tempo che sara' di volta in volta stabilito), della qualita' e quantita' del materiale che presenta.
2. All'atto della consegna il fornitore deve produrre, in doppio originale e firmata, una nota riassuntiva per specie e per quantita' delle merci che presenta. Uno degli originali e' restituito al fornitore con dichiarazione che la merce in colli, salvo accertamenti dopo collaudo ed accettazione, e' stata ricevuta in deposito.
3. Nella dichiarazione di ricevuta dovranno essere posti in evidenza eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna o della posa in opera.
Adempimenti per la consegna
1. Per ogni consegna il deliberatario deve dare avviso al magazzino ricevente, tre giorni prima che la consegna abbia luogo (o entro quel diverso termine di tempo che sara' di volta in volta stabilito), della qualita' e quantita' del materiale che presenta.
2. All'atto della consegna il fornitore deve produrre, in doppio originale e firmata, una nota riassuntiva per specie e per quantita' delle merci che presenta. Uno degli originali e' restituito al fornitore con dichiarazione che la merce in colli, salvo accertamenti dopo collaudo ed accettazione, e' stata ricevuta in deposito.
3. Nella dichiarazione di ricevuta dovranno essere posti in evidenza eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna o della posa in opera.
Art. 34
Art. 34.
Spese per l'imballaggio, il trasporto e la consegna
1. Tutte le spese di imballaggio e di trasporto, nonche' i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura saranno a carico del deliberatario il quale dovra', pertanto, a suo rischio e pericolo, far la consegna dei materiali di cui abbia assunto la fornitura o la lavorazione liberi da qualunque spesa.
2. Le merci dovranno essere regolarmente imballate secondo le speciali norme in vigore.
3. Saranno di conseguenza a carico del fornitore tutti i movimenti che le merci stesse dovranno subire sia all'atto dell'introduzione, per essere tolte dai carri o da altri mezzi di traporto e per essere eventualmente liberate dalle casse, dalle tele o dagli imballaggi in genere, sia all'atto del collaudo.
Spese per l'imballaggio, il trasporto e la consegna
1. Tutte le spese di imballaggio e di trasporto, nonche' i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura saranno a carico del deliberatario il quale dovra', pertanto, a suo rischio e pericolo, far la consegna dei materiali di cui abbia assunto la fornitura o la lavorazione liberi da qualunque spesa.
2. Le merci dovranno essere regolarmente imballate secondo le speciali norme in vigore.
3. Saranno di conseguenza a carico del fornitore tutti i movimenti che le merci stesse dovranno subire sia all'atto dell'introduzione, per essere tolte dai carri o da altri mezzi di traporto e per essere eventualmente liberate dalle casse, dalle tele o dagli imballaggi in genere, sia all'atto del collaudo.
Art. 35
Art. 35.
Tolleranza del ventesimo
1. A meno che sia diversamente stabilito nel contratto, e' ammessa una tolleranza, nei limiti di un ventesimo in piu' o in meno della quantita' complessiva della provvista, per le differenze che, all'atto del saldo della fornitura, potranno risultare tra le quantita' complessive determinate dal contratto e quelle fornite. Il termine per la consegna dell'eventuale eccedenza, nei limiti del ventesimo, e' quello stesso stabilito per l'esecuzione della provvista. Anche nel caso di contratto per la provvista da introdursi a rate successive la tolleranza e' ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale, ma va calcolata in aumento o in diminuzione dell'ultima rata.
2. Se alla scandenza del contratto il fornitore abbia consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi e non superiore ai ventuno ventesimi della quantita' complessiva della provvista, il contratto si intendera' esaurito.
3. Se il termine di scadenza sara' trascorso senza che il fornitore abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantita' complessiva della merce e nel frattempo non sara' stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, il fornitore ha facolta' di effettuare, in una sola volta, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo, senza pregiudizio dell'applicazione delle multe di cui ai successivi articoli.
4. Per i contratti a richiesta la tolleranza si riferisce ad ogni singola richiesta.
5. Le eccedenze delle provviste, che oltrepasseranno il limite di tolleranza, dovranno essere ritirate dai magazzini nei termini e con le modalita' stabiliti per le merci rifiutate.
Tolleranza del ventesimo
1. A meno che sia diversamente stabilito nel contratto, e' ammessa una tolleranza, nei limiti di un ventesimo in piu' o in meno della quantita' complessiva della provvista, per le differenze che, all'atto del saldo della fornitura, potranno risultare tra le quantita' complessive determinate dal contratto e quelle fornite. Il termine per la consegna dell'eventuale eccedenza, nei limiti del ventesimo, e' quello stesso stabilito per l'esecuzione della provvista. Anche nel caso di contratto per la provvista da introdursi a rate successive la tolleranza e' ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale, ma va calcolata in aumento o in diminuzione dell'ultima rata.
2. Se alla scandenza del contratto il fornitore abbia consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi e non superiore ai ventuno ventesimi della quantita' complessiva della provvista, il contratto si intendera' esaurito.
3. Se il termine di scadenza sara' trascorso senza che il fornitore abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantita' complessiva della merce e nel frattempo non sara' stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, il fornitore ha facolta' di effettuare, in una sola volta, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo, senza pregiudizio dell'applicazione delle multe di cui ai successivi articoli.
4. Per i contratti a richiesta la tolleranza si riferisce ad ogni singola richiesta.
5. Le eccedenze delle provviste, che oltrepasseranno il limite di tolleranza, dovranno essere ritirate dai magazzini nei termini e con le modalita' stabiliti per le merci rifiutate.
Art. 36
Art. 36.
Aumenti o diminuzioni di un quinto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, e' implicito in ogni contratto, ancorche' non sia formalmente dichiarato, il diritto da parte dell'Amministrazione di avvalersi della facolta' di effettuare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ordinazioni fino a concorrenza di una somma complessiva maggiore o minore di un quinto di quella indicata nel contratto stesso quale ammontare complessivo della fornitura.
2. Per le provviste e le lavorazioni concernenti piu' articoli, la facolta' di dare ordinazioni per un quinto in piu' o in meno dell'ammontare presunto potra' essere limitata a qualche articolo o estesa a tutti a giudizio dell'Amministrazione, sempre nei limiti dell'ammontare complessivo.
3. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facolta', la tolleranza del ventesimo di cui all'articolo precedente e' ammessa solo in quanto l'aumento o la diminuzione complessiva della fornitura non eccedano il limite del quinto.
Aumenti o diminuzioni di un quinto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, e' implicito in ogni contratto, ancorche' non sia formalmente dichiarato, il diritto da parte dell'Amministrazione di avvalersi della facolta' di effettuare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ordinazioni fino a concorrenza di una somma complessiva maggiore o minore di un quinto di quella indicata nel contratto stesso quale ammontare complessivo della fornitura.
2. Per le provviste e le lavorazioni concernenti piu' articoli, la facolta' di dare ordinazioni per un quinto in piu' o in meno dell'ammontare presunto potra' essere limitata a qualche articolo o estesa a tutti a giudizio dell'Amministrazione, sempre nei limiti dell'ammontare complessivo.
3. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facolta', la tolleranza del ventesimo di cui all'articolo precedente e' ammessa solo in quanto l'aumento o la diminuzione complessiva della fornitura non eccedano il limite del quinto.
Art. 37
Art. 37.
Prestazioni a richiesta dell'Amministrazione
1. Per le provviste e le lavorazioni che dovranno essere fatte in base a richiesta, il contratto si intendera' esaurito quando, alla scadenza della sua durata complessiva, l'ammontare delle richieste abbia raggiunto almeno i quattro quinti della somma presunta per ogni lotto.
2. Qualora, alla scadenza del detto termine, le richieste fatte al fornitore non abbiano raggiunto almeno i quattro quinti della somma presunta, il contratto si intendera' prorogato del tempo necessario per raggiungere tale ammontare.
Prestazioni a richiesta dell'Amministrazione
1. Per le provviste e le lavorazioni che dovranno essere fatte in base a richiesta, il contratto si intendera' esaurito quando, alla scadenza della sua durata complessiva, l'ammontare delle richieste abbia raggiunto almeno i quattro quinti della somma presunta per ogni lotto.
2. Qualora, alla scadenza del detto termine, le richieste fatte al fornitore non abbiano raggiunto almeno i quattro quinti della somma presunta, il contratto si intendera' prorogato del tempo necessario per raggiungere tale ammontare.
Art. 38
Art. 38.
Forniture a carattere di somministrazione
1. Per le forniture a carattere di somministrazione, che dovranno essere effettuate con periodicita' in base a quanto previsto contrattualmente ed in relazione ai consumi effettivi, il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione della fornitura, indipendentemente dal valore raggiunto.
2. L'Amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dal contratto, per assicurare la continuita' del servizio, si riserva la facolta' di prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo massimo di un quinto della durata iniziale e comunque per un importo non superiore ad un quinto del valore raggiunto dal contratto alla scadenza naturale.
Forniture a carattere di somministrazione
1. Per le forniture a carattere di somministrazione, che dovranno essere effettuate con periodicita' in base a quanto previsto contrattualmente ed in relazione ai consumi effettivi, il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione della fornitura, indipendentemente dal valore raggiunto.
2. L'Amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dal contratto, per assicurare la continuita' del servizio, si riserva la facolta' di prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo massimo di un quinto della durata iniziale e comunque per un importo non superiore ad un quinto del valore raggiunto dal contratto alla scadenza naturale.
Art. 39
Art. 39.
Consegne relative a piu' fornitori o a piu' rate contrattuali
1. Il deliberatario di due provviste della stessa specie dei materiali a scadenze successive potra' fare consegne in conto del contratto di scadenza posteriore, purche' abbia completato le consegne per quello di scadenza anteriore.
Consegne relative a piu' fornitori o a piu' rate contrattuali
1. Il deliberatario di due provviste della stessa specie dei materiali a scadenze successive potra' fare consegne in conto del contratto di scadenza posteriore, purche' abbia completato le consegne per quello di scadenza anteriore.
Art. 40
Art. 40.
Vigilanza sulle lavorazioni
1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento e saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti ed i magazzini dell'impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualita' dei materiali impiegati; di esaminare, in genere l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.
2. L'impresa, pertanto, e' tenuta a indicare all'Amministrazione, entro dieci giorni da quello successivo alla data della effettiva ricezione della lettera di comunicazione della avvenuta approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni e il deposito delle materie prime, nonche' la data di inizio della produzione, sotto pena di applicazione della multa prescritta.
3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonche' le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione, che potranno consistere anche nella richiesta di sostituzione del prodotto gia' elaborato.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilita' e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.
Vigilanza sulle lavorazioni
1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento e saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti ed i magazzini dell'impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualita' dei materiali impiegati; di esaminare, in genere l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.
2. L'impresa, pertanto, e' tenuta a indicare all'Amministrazione, entro dieci giorni da quello successivo alla data della effettiva ricezione della lettera di comunicazione della avvenuta approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni e il deposito delle materie prime, nonche' la data di inizio della produzione, sotto pena di applicazione della multa prescritta.
3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonche' le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione, che potranno consistere anche nella richiesta di sostituzione del prodotto gia' elaborato.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilita' e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.
Art. 41
Art. 41.
Richiami e diffide in corso di esecuzione
1. L'impresa, che durante lo svolgimento dei servizi o la esecuzione delle forniture da' motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, deve essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalita'.
2. Ove la stessa impresa, nel corso dello stesso anno, incorra in altra diffida per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facolta' di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a un anno. Nei casi di grave recidiva, puo' anche escluderla per un periodo non inferiore a due anni.
Richiami e diffide in corso di esecuzione
1. L'impresa, che durante lo svolgimento dei servizi o la esecuzione delle forniture da' motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, deve essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalita'.
2. Ove la stessa impresa, nel corso dello stesso anno, incorra in altra diffida per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facolta' di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a un anno. Nei casi di grave recidiva, puo' anche escluderla per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 42
Art. 42.
Ritiro dei materiali venduti
1. I materiali venduti non possono essere estratti dai magazzini dell'Amministrazione se non sara' esibita all'ufficio competente la quietanza di tesoreria comprovante il versamento dell'importo complessivo di essi.
2. I termini per il ritiro dei materiali venduti da fissare nelle condizioni particolari decorreranno dal giorno successivo a quello della data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto.
3. In caso di ritardo si applicheranno le penalita' previste nel presente capitolato.
Ritiro dei materiali venduti
1. I materiali venduti non possono essere estratti dai magazzini dell'Amministrazione se non sara' esibita all'ufficio competente la quietanza di tesoreria comprovante il versamento dell'importo complessivo di essi.
2. I termini per il ritiro dei materiali venduti da fissare nelle condizioni particolari decorreranno dal giorno successivo a quello della data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto.
3. In caso di ritardo si applicheranno le penalita' previste nel presente capitolato.
Art. 43
Art. 43.
Trasferimento della proprieta' dei beni forniti
1. La proprieta' dei beni oggetto dei contratti e' trasferita all'Amministrazione:
a) dalla data del collaudo favorevole, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali;
b) dalla data di consegna, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica o nei depositi dell'impresa.
2. Restano pertanto a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa di collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.
Trasferimento della proprieta' dei beni forniti
1. La proprieta' dei beni oggetto dei contratti e' trasferita all'Amministrazione:
a) dalla data del collaudo favorevole, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali;
b) dalla data di consegna, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica o nei depositi dell'impresa.
2. Restano pertanto a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa di collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.
Art. 44
Art. 44.
Luogo e tempo del collaudo
1. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, il collaudo verra' eseguito nei locali dell'Amministrazione possibilmente entro quindici giorni dalla introduzione.
Luogo e tempo del collaudo
1. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, il collaudo verra' eseguito nei locali dell'Amministrazione possibilmente entro quindici giorni dalla introduzione.
Art. 45
Art. 45.
Modalita' del collaudo
1. La nomina e la composizione delle commissioni di collaudo avvengono secondo le norme vigenti.
2. Le prove di collaudo saranno eseguite con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta'.
3. La merce deve presentare i requisiti voluti dalle condizioni speciali e dai campioni e sagome approvati dall'Amministrazione.
4. Ove le condizioni speciali non facciano menzione di particolari di lavorazione, ha valore esclusivamente il riferimento ai campioni ed alle sagome.
5. La commissione di collaudo, in base ai capitolati generali e particolari e con la scorta di campioni, modelli o disegni eventualmente stabiliti, procedera' alle necessarie prove ed operazioni.
6. La commissione di collaudo, salvo speciali condizioni contrattuali, sottoporra' alle prove, a sua scelta, la quantita' di materiali e di provviste che reputera' necessarie.
7. Allorche' il collaudo richieda, per l'esecuzione delle varie prove, la distruzione o il danneggiamento di materiale oggetto della fornitura, lo stesso non potra' superare il due per cento della partita in esame, senza che l'assuntore possa elevare contestazioni o pretese di sorta.
8. Le quantita' dei materiali adoperate per i saggi saranno a carico dei fornitori e, se possibile, saranno loro restituite nello stato in cui risultano.
9. La commissione di collaudo potra' valersi, per il suo giudizio, anche dell'opera dei periti estranei all'Amministrazione.
Modalita' del collaudo
1. La nomina e la composizione delle commissioni di collaudo avvengono secondo le norme vigenti.
2. Le prove di collaudo saranno eseguite con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta'.
3. La merce deve presentare i requisiti voluti dalle condizioni speciali e dai campioni e sagome approvati dall'Amministrazione.
4. Ove le condizioni speciali non facciano menzione di particolari di lavorazione, ha valore esclusivamente il riferimento ai campioni ed alle sagome.
5. La commissione di collaudo, in base ai capitolati generali e particolari e con la scorta di campioni, modelli o disegni eventualmente stabiliti, procedera' alle necessarie prove ed operazioni.
6. La commissione di collaudo, salvo speciali condizioni contrattuali, sottoporra' alle prove, a sua scelta, la quantita' di materiali e di provviste che reputera' necessarie.
7. Allorche' il collaudo richieda, per l'esecuzione delle varie prove, la distruzione o il danneggiamento di materiale oggetto della fornitura, lo stesso non potra' superare il due per cento della partita in esame, senza che l'assuntore possa elevare contestazioni o pretese di sorta.
8. Le quantita' dei materiali adoperate per i saggi saranno a carico dei fornitori e, se possibile, saranno loro restituite nello stato in cui risultano.
9. La commissione di collaudo potra' valersi, per il suo giudizio, anche dell'opera dei periti estranei all'Amministrazione.
Art. 46
Art. 46.
Disparita' fra i requisiti del campione e quelli del capitolato
1. In caso di disparita' riconosciuta fra i campioni, modelli o disegni ufficiali ed i requisiti tecnici, prescritti dalle condizioni particolari di appalto, saranno validi per il collaudo i soli requisiti tecnici salvo nei casi di assoluto riferimento ai campioni, modelli o disegni stessi.
Disparita' fra i requisiti del campione e quelli del capitolato
1. In caso di disparita' riconosciuta fra i campioni, modelli o disegni ufficiali ed i requisiti tecnici, prescritti dalle condizioni particolari di appalto, saranno validi per il collaudo i soli requisiti tecnici salvo nei casi di assoluto riferimento ai campioni, modelli o disegni stessi.
Art. 47
Art. 47.
Facolta' del fornitore
1. Il fornitore ha la facolta' di assistere o farsi rappresentare alla riunione della commissione di collaudo; a tal fine, sara' preavvisato dall'Amministrazione del giorno e dell'ora della riunione.
2. La sua assenza o quella del suo rappresentante non infirmera' la validita' del collaudo.
Facolta' del fornitore
1. Il fornitore ha la facolta' di assistere o farsi rappresentare alla riunione della commissione di collaudo; a tal fine, sara' preavvisato dall'Amministrazione del giorno e dell'ora della riunione.
2. La sua assenza o quella del suo rappresentante non infirmera' la validita' del collaudo.
Art. 48
Art. 48.
Decisioni della commissione di primo collaudo
1. La commmissione di collaudo puo' accettare le provviste e i materiali, rifiutarli o dichiararli rivedibili.
2. Potranno essere dichiarati rivedibili quei materiali e quelle forniture che risultino con imperfezioni di lieve entita' e percio' non conformi in tutto ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre quando si giudichi che gli stessi possano essere riportati alle condizioni volute.
3. Le deliberazioni di primo collaudo, quando non sono di accettazione, non divengono esecutive se non quando sia scaduto il periodo di tempo durante il quale il fornitore puo' presentare domanda di appello.
Decisioni della commissione di primo collaudo
1. La commmissione di collaudo puo' accettare le provviste e i materiali, rifiutarli o dichiararli rivedibili.
2. Potranno essere dichiarati rivedibili quei materiali e quelle forniture che risultino con imperfezioni di lieve entita' e percio' non conformi in tutto ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre quando si giudichi che gli stessi possano essere riportati alle condizioni volute.
3. Le deliberazioni di primo collaudo, quando non sono di accettazione, non divengono esecutive se non quando sia scaduto il periodo di tempo durante il quale il fornitore puo' presentare domanda di appello.
Art. 49
Art. 49.
Contrassegno ai materiali rivedibili e rifiutati
1. Ai materiali rivedibili sara' applicato un marchio o altro segno di riconoscimento, secondo le disposizioni dell'Amministrazione. Ai panni ed alle tele sara' tagliata meta' della testata.
2. Alla introduzione i materiali rivedibili saranno di nuovo completamente verificati, come se si trattasse di primo collaudo; ove non siano stati riportati alle condizioni volute o presentino difetti o vizi non riscontrati nel primo collaudo, saranno rifiutati.
3. Ai materiali rifiutati si imprimera' il relativo bollo secondo le disposizioni in vigore; ai panni ed alle tele e' invece tagliata una testata.
Contrassegno ai materiali rivedibili e rifiutati
1. Ai materiali rivedibili sara' applicato un marchio o altro segno di riconoscimento, secondo le disposizioni dell'Amministrazione. Ai panni ed alle tele sara' tagliata meta' della testata.
2. Alla introduzione i materiali rivedibili saranno di nuovo completamente verificati, come se si trattasse di primo collaudo; ove non siano stati riportati alle condizioni volute o presentino difetti o vizi non riscontrati nel primo collaudo, saranno rifiutati.
3. Ai materiali rifiutati si imprimera' il relativo bollo secondo le disposizioni in vigore; ai panni ed alle tele e' invece tagliata una testata.
Art. 50
Art. 50.
Secondo collaudo
1. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, e ad eccezione dei particolari casi di seguito specificati, l'esame definitivo della merce rifiutata al primo collaudo, per la quale sia stato proposto appello, sara' deferito alla "Commissione centrale pei collaudi in appello", con sede in Roma, giusta l'art. 8 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.
2. All'uopo, ove il fornitore intenda appellarsi, deve entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo - presentare un ricorso particolareggiato, seguendo le modalita' previste dall'art. 4, sulla prescritta carta bollata, all'autorita' che ha partecipato la decisione; detta autorita' inviera' il ricorso alla commissione di cui sopra unendovi copia della deliberazione contestata e degli eventuali documenti illustrativi.
Secondo collaudo
1. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, e ad eccezione dei particolari casi di seguito specificati, l'esame definitivo della merce rifiutata al primo collaudo, per la quale sia stato proposto appello, sara' deferito alla "Commissione centrale pei collaudi in appello", con sede in Roma, giusta l'art. 8 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.
2. All'uopo, ove il fornitore intenda appellarsi, deve entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo - presentare un ricorso particolareggiato, seguendo le modalita' previste dall'art. 4, sulla prescritta carta bollata, all'autorita' che ha partecipato la decisione; detta autorita' inviera' il ricorso alla commissione di cui sopra unendovi copia della deliberazione contestata e degli eventuali documenti illustrativi.
Art. 51
Art. 51.
Commissione centrale per i collaudi in appello
1. In occasione del riesame, la commissione centrale pei collaudi in appello ha diritto di sottoporre alle prove la quantita' di materiali e di provviste che reputera' necessaria.
2. La commissione di appello puo' deliberare la conferma o la revoca totale o parziale della decisione del primo collaudo, l'accettazione con o senza sconto e la rivedibilita', cio' indipendentemente dai motivi del rifiuto pronunciato dalla commissione di collaudo di primo grado.
Commissione centrale per i collaudi in appello
1. In occasione del riesame, la commissione centrale pei collaudi in appello ha diritto di sottoporre alle prove la quantita' di materiali e di provviste che reputera' necessaria.
2. La commissione di appello puo' deliberare la conferma o la revoca totale o parziale della decisione del primo collaudo, l'accettazione con o senza sconto e la rivedibilita', cio' indipendentemente dai motivi del rifiuto pronunciato dalla commissione di collaudo di primo grado.
Art. 52
Art. 52.
Facolta' ed oneri del fornitore per il secondo collaudo
1. Il fornitore e' avvertito del giorno e dell'ora della convocazione della commissione, per presentare o far presentare, se crede, le sue deduzioni.
2. Le spese del procedimento sono a carico della parte soccombente, intendendosi tale l'Amministrazione solo quando la fornitura sia accettata senza sconto.
3. I materiali, che occorre trasmettere alla commissione per l'esame, devono essere spediti a carico del fornitore, salvo il rimborso della spesa di trasporto a tariffa ordinaria nel caso che le spese del procedimento siano, giusta il precedente comma, poste a carico dell'Amministrazione.
Facolta' ed oneri del fornitore per il secondo collaudo
1. Il fornitore e' avvertito del giorno e dell'ora della convocazione della commissione, per presentare o far presentare, se crede, le sue deduzioni.
2. Le spese del procedimento sono a carico della parte soccombente, intendendosi tale l'Amministrazione solo quando la fornitura sia accettata senza sconto.
3. I materiali, che occorre trasmettere alla commissione per l'esame, devono essere spediti a carico del fornitore, salvo il rimborso della spesa di trasporto a tariffa ordinaria nel caso che le spese del procedimento siano, giusta il precedente comma, poste a carico dell'Amministrazione.
Art. 53
Art. 53.
Conseguenza delle decisioni della Commissione centrale per i collaudi in appello
1. Quando l'impresa, nel corso di un anno a decorrere dalla data del primo giudizio di rifiuto, riceve un secondo giudizio di rifiuto da parte della commissione centrale pei collaudi in appello per partite diverse o per distinti lotti di un'unica partita, qualunque sia l'oggetto della fornitura, l'Amministrazione provvedera' ad escludere l'impresa dalla partecipazione alle gare per un periodo di un anno a decorrere dalla data del secondo giudizio.
2. Eguale trattamento e' riservato all'impresa che, in analoghe condizioni, riceve tre giudizi di accettazione con uno sconto superiore al cinque per cento.
3. L'impresa che ricada, durante il biennio successivo, nelle situazioni di cui ai precedenti commi, sara', a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a due anni.
Conseguenza delle decisioni della Commissione centrale per i collaudi in appello
1. Quando l'impresa, nel corso di un anno a decorrere dalla data del primo giudizio di rifiuto, riceve un secondo giudizio di rifiuto da parte della commissione centrale pei collaudi in appello per partite diverse o per distinti lotti di un'unica partita, qualunque sia l'oggetto della fornitura, l'Amministrazione provvedera' ad escludere l'impresa dalla partecipazione alle gare per un periodo di un anno a decorrere dalla data del secondo giudizio.
2. Eguale trattamento e' riservato all'impresa che, in analoghe condizioni, riceve tre giudizi di accettazione con uno sconto superiore al cinque per cento.
3. L'impresa che ricada, durante il biennio successivo, nelle situazioni di cui ai precedenti commi, sara', a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 54
Art. 54.
Casi particolari per il secondo collaudo
1. Quando la fornitura viene effettuata direttamente agli enti, distaccamenti e reparti o trattasi di forniture a carattere di somministrazione, l'esame definitivo del prodotto rifiutato al primo collaudo e' deferito al capo dell'organo direttivo di commissariato territoriale o al comandante dell'ente, distaccamento o reparto interessato, secondo quanto previsto in contratto.
2. Le predette autorita' possono, con l'assistenza di un ufficiale commissario, possibilmente perito in merceologia, procedere direttamente al secondo collaudo o delegare un ufficiale superiore di loro fiducia estraneo al precedente giudizio.
3. Quando sia accertato che sussistono lievi differenze tra gli oggetti in contestazione ed il campione tipo e le condizioni tecniche e che tali differenze non pregiudicano l'uso, l'estetica e la durata degli oggetti stessi, si puo' deliberare l'accettazione della partita con l'applicazione di un adeguato sconto.
4. Il fornitore che intenda appellarsi deve presentare ricorso nei termini e modalita' indicati al precedente art. 50, comma 2.
5. Tutti i giudizi inerenti il secondo collaudo sono definitivi ed inappellabili, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria.
6. Il fornitore, cui sara' comunicato il giorno, l'ora ed il luogo del secondo collaudo, ha la facolta' di assistervi di persona o a mezzo di proprio rappresentante.
Casi particolari per il secondo collaudo
1. Quando la fornitura viene effettuata direttamente agli enti, distaccamenti e reparti o trattasi di forniture a carattere di somministrazione, l'esame definitivo del prodotto rifiutato al primo collaudo e' deferito al capo dell'organo direttivo di commissariato territoriale o al comandante dell'ente, distaccamento o reparto interessato, secondo quanto previsto in contratto.
2. Le predette autorita' possono, con l'assistenza di un ufficiale commissario, possibilmente perito in merceologia, procedere direttamente al secondo collaudo o delegare un ufficiale superiore di loro fiducia estraneo al precedente giudizio.
3. Quando sia accertato che sussistono lievi differenze tra gli oggetti in contestazione ed il campione tipo e le condizioni tecniche e che tali differenze non pregiudicano l'uso, l'estetica e la durata degli oggetti stessi, si puo' deliberare l'accettazione della partita con l'applicazione di un adeguato sconto.
4. Il fornitore che intenda appellarsi deve presentare ricorso nei termini e modalita' indicati al precedente art. 50, comma 2.
5. Tutti i giudizi inerenti il secondo collaudo sono definitivi ed inappellabili, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria.
6. Il fornitore, cui sara' comunicato il giorno, l'ora ed il luogo del secondo collaudo, ha la facolta' di assistervi di persona o a mezzo di proprio rappresentante.
Art. 55
Art. 55.
Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti
1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da qualsiasi difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo, da inidonea conservazione o da forza maggiore.
2. Qualora sia prevista in contratto una specifica garanzia a termine, non si fara' luogo alla restituzione del deposito cauzionale definitivo fino alla scadenza del suddetto termine.
3. In ogni caso l'Amministrazione puo' sospendere, nei limiti del valore del contratto, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione a tutte le forniture in corso.
4. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualita' o la lavorazione dei prodotti non corrisponda alle condizioni speciali, il fornitore e' tenuto a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione e, se risulti provato che egli si sia reso colpevole di negligenza o malafede, sara' escluso dai nuovi appalti, giusta l'art. 68 del regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti
1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da qualsiasi difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo, da inidonea conservazione o da forza maggiore.
2. Qualora sia prevista in contratto una specifica garanzia a termine, non si fara' luogo alla restituzione del deposito cauzionale definitivo fino alla scadenza del suddetto termine.
3. In ogni caso l'Amministrazione puo' sospendere, nei limiti del valore del contratto, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione a tutte le forniture in corso.
4. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualita' o la lavorazione dei prodotti non corrisponda alle condizioni speciali, il fornitore e' tenuto a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione e, se risulti provato che egli si sia reso colpevole di negligenza o malafede, sara' escluso dai nuovi appalti, giusta l'art. 68 del regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Art. 56
Art. 56.
Reintroduzione dei materiali
1. La reintroduzione delle provviste o dei materiali rivedibili o restituiti e la sostituzione di quelli rifiutati dovra' aver luogo entro la meta' del tempo concesso per la fornitura della prima rata, qualunque sia la rata cui la reintroduzione o sostituzione si riferisce.
2. Il termine decorre dal giorno successivo alla data del ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.
3. La reintroduzione per rivedibilita' o per sostituzione in seguito a rifiuto non potra' aver luogo che una sola volta, a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione, in seguito a domanda dell'assuntore, una nuova sostituzione della merce rifiutata od una nuova concessione di rivedibilita'.
4. Qualora i materiali e le provviste reintrodotti non rispondessero pienamente alle condizioni contrattuali, dovranno essere rifiutati e si applicheranno le penalita' per inadempienza previste nel presente capitolato.
Reintroduzione dei materiali
1. La reintroduzione delle provviste o dei materiali rivedibili o restituiti e la sostituzione di quelli rifiutati dovra' aver luogo entro la meta' del tempo concesso per la fornitura della prima rata, qualunque sia la rata cui la reintroduzione o sostituzione si riferisce.
2. Il termine decorre dal giorno successivo alla data del ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.
3. La reintroduzione per rivedibilita' o per sostituzione in seguito a rifiuto non potra' aver luogo che una sola volta, a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione, in seguito a domanda dell'assuntore, una nuova sostituzione della merce rifiutata od una nuova concessione di rivedibilita'.
4. Qualora i materiali e le provviste reintrodotti non rispondessero pienamente alle condizioni contrattuali, dovranno essere rifiutati e si applicheranno le penalita' per inadempienza previste nel presente capitolato.
Art. 57
Art. 57.
Mancato ritiro dei materiali
1. Le provviste e i materiali dichiarati rivedibili o restituiti o rifiutati, nonche' gli imballaggi (quando sia stabilita, per contratto, la restituzione degli imballaggi al fornitore), dovranno essere ritirati dai magazzini, a cura e spese del fornitore, entro dieci giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.
2. Il valore degli imballaggi sara' stabilito inappellabilmente dall'ufficio appaltante.
3. In caso di mancato ritiro, al fornitore sara' addebitato un diritto di sosta in ragione del due per cento del valore dei materiali non ritirati, per ogni cinque giorni di ritardo fino ad un massimo di novanta giorni e un addebito massimo pari al trentasei per cento, salvo, in taluni casi eccezionali, a rendere piu' equa tale percentuale massima riducendola fino al cinquanta per cento in funzione della esiguita' del valore della fornitura e del minimo ingombro dei manufatti in deposito.
4. Nel caso che il ritardo nel ritiro superi novanta giorni, oltre il termine di dieci giorni di cui al primo comma, l'Amministrazione avra' diritto, previa intimazione notificata al fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere a seconda di come giudica piu' opportuno:
a) alla rimozione dei materiali ed al loro deposito in localita' fuori degli stabilimenti a tutto rischio e spese del fornitore;
b) alla vendita degli stessi materiali, per conto e rischio del fornitore.
5. La somma addebitata per diritti di sosta e' trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, oppure sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.
Mancato ritiro dei materiali
1. Le provviste e i materiali dichiarati rivedibili o restituiti o rifiutati, nonche' gli imballaggi (quando sia stabilita, per contratto, la restituzione degli imballaggi al fornitore), dovranno essere ritirati dai magazzini, a cura e spese del fornitore, entro dieci giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.
2. Il valore degli imballaggi sara' stabilito inappellabilmente dall'ufficio appaltante.
3. In caso di mancato ritiro, al fornitore sara' addebitato un diritto di sosta in ragione del due per cento del valore dei materiali non ritirati, per ogni cinque giorni di ritardo fino ad un massimo di novanta giorni e un addebito massimo pari al trentasei per cento, salvo, in taluni casi eccezionali, a rendere piu' equa tale percentuale massima riducendola fino al cinquanta per cento in funzione della esiguita' del valore della fornitura e del minimo ingombro dei manufatti in deposito.
4. Nel caso che il ritardo nel ritiro superi novanta giorni, oltre il termine di dieci giorni di cui al primo comma, l'Amministrazione avra' diritto, previa intimazione notificata al fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere a seconda di come giudica piu' opportuno:
a) alla rimozione dei materiali ed al loro deposito in localita' fuori degli stabilimenti a tutto rischio e spese del fornitore;
b) alla vendita degli stessi materiali, per conto e rischio del fornitore.
5. La somma addebitata per diritti di sosta e' trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, oppure sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.
Art. 58
Art. 58.
Decadenza del fornitore dal diritto di proseguire la provvista
1. Scaduto il termine utile per la consegna della provvista, l'Amministrazione, assegnato al fornitore un termine perentorio della durata che essa stessa stabilira' insindacabilmente, anche in relazione alle esigenze del servizio, avra' facolta' (ove tale termine sia trascorso infruttuosamente per tutta o parte della consegna scaduta) di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto.
2. L'Amministrazione potra' esercitare la suddetta facolta' appena scaduto il termine utile di una qualsiasi delle rate e senza attendere che siano trascorsi i termini delle eventuali altre rate successive.
Decadenza del fornitore dal diritto di proseguire la provvista
1. Scaduto il termine utile per la consegna della provvista, l'Amministrazione, assegnato al fornitore un termine perentorio della durata che essa stessa stabilira' insindacabilmente, anche in relazione alle esigenze del servizio, avra' facolta' (ove tale termine sia trascorso infruttuosamente per tutta o parte della consegna scaduta) di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto.
2. L'Amministrazione potra' esercitare la suddetta facolta' appena scaduto il termine utile di una qualsiasi delle rate e senza attendere che siano trascorsi i termini delle eventuali altre rate successive.
Art. 59
Art. 59.
Esecuzione in conto e a rischio del fornitore
1. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 58, l'Amministrazione avra' la facolta' di disporre l'esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del fornitore, anche ad economia, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale.
Esecuzione in conto e a rischio del fornitore
1. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 58, l'Amministrazione avra' la facolta' di disporre l'esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del fornitore, anche ad economia, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale.
Art. 60
Art. 60.
Addebito a carico del fornitore inadempiente
1. Sara' posta a carico del fornitore l'eventuale maggiore spesa della provvista fatta eseguire per suo conto, mentre restera' a vantaggio dell'Amministrazione l'economia che eventualmente si realizzi.
2. L'ammontare delle multe, l'eventuale maggiore costo della merce nel caso di acquisto per conto e rischio del fornitore e le somme dovute giusta l'art. 59 sono addebitati sui crediti dell'impresa tanto per il contratto che ha dato luogo alla vertenza quanto per gli altri contratti che l'impresa stessa ha con l'Amministrazione.
3. Mancando i crediti o essendo insufficienti, si supplisce con la cauzione e, ove occorra, l'Amministrazione potra' rivalersi giudizialmente contro il fornitore.
4. Pertanto la cauzione sara' trattenuta e si procedera' al suo svincolo quando l'Amministrazione sara' stata rimborsata di tutti i suoi crediti e quando sara' stato definitivamente esaurito il procedimento penale nei casi di frode.
Addebito a carico del fornitore inadempiente
1. Sara' posta a carico del fornitore l'eventuale maggiore spesa della provvista fatta eseguire per suo conto, mentre restera' a vantaggio dell'Amministrazione l'economia che eventualmente si realizzi.
2. L'ammontare delle multe, l'eventuale maggiore costo della merce nel caso di acquisto per conto e rischio del fornitore e le somme dovute giusta l'art. 59 sono addebitati sui crediti dell'impresa tanto per il contratto che ha dato luogo alla vertenza quanto per gli altri contratti che l'impresa stessa ha con l'Amministrazione.
3. Mancando i crediti o essendo insufficienti, si supplisce con la cauzione e, ove occorra, l'Amministrazione potra' rivalersi giudizialmente contro il fornitore.
4. Pertanto la cauzione sara' trattenuta e si procedera' al suo svincolo quando l'Amministrazione sara' stata rimborsata di tutti i suoi crediti e quando sara' stato definitivamente esaurito il procedimento penale nei casi di frode.
Art. 61
Art. 61.
Risoluzione del contratto
1. L'Amministrazione, qualora ritenga di non dover seguire il procedimento indicato dal citato art. 59, scaduto infruttuosamente il termine perentorio assegnato al fornitore per la consegna di tutta o parte della provvista, avra' la facolta' di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto, con la confisca dell'intera cauzione o di una parte di essa proporzionata alla parte della provvista non effettuata, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.
Risoluzione del contratto
1. L'Amministrazione, qualora ritenga di non dover seguire il procedimento indicato dal citato art. 59, scaduto infruttuosamente il termine perentorio assegnato al fornitore per la consegna di tutta o parte della provvista, avra' la facolta' di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto, con la confisca dell'intera cauzione o di una parte di essa proporzionata alla parte della provvista non effettuata, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.
Art. 62
Art. 62.
Casi di applicazione
1. Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, e' soggetto a penalita':
a) quando si renda colpevole di frode;
b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata;
c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte;
d) quando non indichi, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto, le fabbriche nelle quali si fara' la lavorazione od i magazzini di deposito delle materie prime, nonche' la data di inizio della produzione;
e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce acquistata.
Casi di applicazione
1. Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, e' soggetto a penalita':
a) quando si renda colpevole di frode;
b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata;
c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte;
d) quando non indichi, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto, le fabbriche nelle quali si fara' la lavorazione od i magazzini di deposito delle materie prime, nonche' la data di inizio della produzione;
e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce acquistata.
Art. 63
Art. 63.
Calcolo delle penalita'
1. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), il fornitore sara' sottoposto alla penalita' fissa del dieci per cento e l'Amministrazione avra' facolta' di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto e di confiscare l'intera cauzione.
2. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), alla multa progressiva nelle seguenti proporzioni:
- per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6 per cento;
- per il ritardo da 31 a 40 giorni l'8 per cento;
- per il ritardo da 41 giorni e oltre il 10 per cento.
3. Qualora la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna non sara' applicata alcuna penalita'.
4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione e' cumulabile.
5. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera c), sara' sottoposto alla penalita' pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita, fatto salvo quanto previsto negli articoli 58 e seguenti.
6. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera d), alla penalita' fissa del cinque per cento.
7. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera e), alla penalita' progressiva nelle seguenti proporzioni:
- per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento;
- per il ritardo da 21 giorni e oltre il 10 per cento.
8. Dopo il quindicesimo giorno, l'Amministrazione potra' procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata, per conto e rischio del deliberatario.
Calcolo delle penalita'
1. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), il fornitore sara' sottoposto alla penalita' fissa del dieci per cento e l'Amministrazione avra' facolta' di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto e di confiscare l'intera cauzione.
2. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), alla multa progressiva nelle seguenti proporzioni:
- per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6 per cento;
- per il ritardo da 31 a 40 giorni l'8 per cento;
- per il ritardo da 41 giorni e oltre il 10 per cento.
3. Qualora la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna non sara' applicata alcuna penalita'.
4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione e' cumulabile.
5. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera c), sara' sottoposto alla penalita' pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita, fatto salvo quanto previsto negli articoli 58 e seguenti.
6. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera d), alla penalita' fissa del cinque per cento.
7. Nel caso di cui all'art. 62, comma 1, lettera e), alla penalita' progressiva nelle seguenti proporzioni:
- per il ritardo da 1 a 10 giorni il 2 per cento;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento;
- per il ritardo da 21 giorni e oltre il 10 per cento.
8. Dopo il quindicesimo giorno, l'Amministrazione potra' procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata, per conto e rischio del deliberatario.
Art. 64
Art. 64.
Modalita' di applicazione
1. Le penalita' si applicano:
a) sul valore della partita in caso di frode;
b) sull'intero ammontare della provvista se trattasi di inesecuzione totale o di inadempienza al disposto dell'art. 42;
c) sull'importo della quantita' non consegnata, se la inesecuzione sia parziale;
d) sull'importo della quantita' non introdotta in tempo utile, nel caso di ritardo nell'espletamento delle consegne;
e) sull'importo della merce, nel caso di mancato ritiro.
2. L'ammmontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'impresa.
3. L'eventuale domanda di rimborso, idoneamente documentata e redatta sulla prescritta carta legale, dovra' essere prodotta entro tre mesi dall'ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.
Modalita' di applicazione
1. Le penalita' si applicano:
a) sul valore della partita in caso di frode;
b) sull'intero ammontare della provvista se trattasi di inesecuzione totale o di inadempienza al disposto dell'art. 42;
c) sull'importo della quantita' non consegnata, se la inesecuzione sia parziale;
d) sull'importo della quantita' non introdotta in tempo utile, nel caso di ritardo nell'espletamento delle consegne;
e) sull'importo della merce, nel caso di mancato ritiro.
2. L'ammmontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'impresa.
3. L'eventuale domanda di rimborso, idoneamente documentata e redatta sulla prescritta carta legale, dovra' essere prodotta entro tre mesi dall'ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.
Art. 65
Art. 65.
Pagamento delle provviste
1. Il pagamento delle provviste e delle lavorazioni sara' eseguito secondo le norme della contabilita' generale dello Stato e delle leggi e regolamenti speciali.
2. Le provviste e le lavorazioni saranno comprovate dai verbali di accettazione delle commissioni di collaudo, sui quali dovranno essere riportati gli estremi delle richieste di carico.
3. In particolare, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita' in cui l'impresa e' incorsa, viene effettuato:
- in unica soluzione, quando la consegna dei beni e' stabilita in unico lotto;
- per ciascun lotto, quando la consegna dei beni e' frazionata in lotti;
- per ciascuna rata completa, quando la consegna e' prevista in piu' soluzioni;
- per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna e' relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione;
- alla fine di ciascun periodo stabilito contrattualmente, nei casi di prestazione di servizi e di locazione di beni.
4. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto.
Pagamento delle provviste
1. Il pagamento delle provviste e delle lavorazioni sara' eseguito secondo le norme della contabilita' generale dello Stato e delle leggi e regolamenti speciali.
2. Le provviste e le lavorazioni saranno comprovate dai verbali di accettazione delle commissioni di collaudo, sui quali dovranno essere riportati gli estremi delle richieste di carico.
3. In particolare, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita' in cui l'impresa e' incorsa, viene effettuato:
- in unica soluzione, quando la consegna dei beni e' stabilita in unico lotto;
- per ciascun lotto, quando la consegna dei beni e' frazionata in lotti;
- per ciascuna rata completa, quando la consegna e' prevista in piu' soluzioni;
- per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna e' relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione;
- alla fine di ciascun periodo stabilito contrattualmente, nei casi di prestazione di servizi e di locazione di beni.
4. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto.
Art. 66
Art. 66.
Particolari modalita' di pagamento
1. E' facolta' dell'impresa di chiedere che i pagamenti dovuti le siano disposti, compatibilmente con la forma di pagamento stabilita in contratto, mediante le modalita' agevolative stabilite per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.
2. L'impresa e' obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si verificano nelle modalita' di pagamento convenute in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilita' per i pagamenti eseguiti.
Particolari modalita' di pagamento
1. E' facolta' dell'impresa di chiedere che i pagamenti dovuti le siano disposti, compatibilmente con la forma di pagamento stabilita in contratto, mediante le modalita' agevolative stabilite per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.
2. L'impresa e' obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si verificano nelle modalita' di pagamento convenute in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilita' per i pagamenti eseguiti.
Art. 67
Art. 67.
Anticipazioni e pagamenti in conto
1. Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, dopo l'approvazione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei criteri e modalita' indicati dalle leggi vigenti.
2. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, con riferimento all'art. 48, primo comma, del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
Anticipazioni e pagamenti in conto
1. Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, dopo l'approvazione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei criteri e modalita' indicati dalle leggi vigenti.
2. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, con riferimento all'art. 48, primo comma, del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
Art. 68
Art. 68.
Sospensione dei pagamenti
1. L'Amministrazione puo' sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalita', i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di forniture o nella prestazione di servizi, fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Sospensione dei pagamenti
1. L'Amministrazione puo' sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalita', i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di forniture o nella prestazione di servizi, fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Art. 69
Art. 69.
Ritardo nei pagamenti
1. L'Amministrazione e' tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della fattura e degli altri documenti richiesti per la liquidazione.
2. Il mancato rispetto di tale termine fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure vigenti, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.
3. Della emissione del mandato di pagamento viene data tempestiva comunicazione all'impresa.
4. I ritardi che possono verificarsi successivamente all'emissione del mandato di pagamento, in dipendenza delle ulteriori prescritte formalita' amministrative, non possono costituire motivi di pretesa per il pagamento di interessi.
5. L'eventuale domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi deve essere prodotta entro tre mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.
Ritardo nei pagamenti
1. L'Amministrazione e' tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della fattura e degli altri documenti richiesti per la liquidazione.
2. Il mancato rispetto di tale termine fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure vigenti, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.
3. Della emissione del mandato di pagamento viene data tempestiva comunicazione all'impresa.
4. I ritardi che possono verificarsi successivamente all'emissione del mandato di pagamento, in dipendenza delle ulteriori prescritte formalita' amministrative, non possono costituire motivi di pretesa per il pagamento di interessi.
5. L'eventuale domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi deve essere prodotta entro tre mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 1995
Il Ministro: CORCIONE Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1996 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 2