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Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.

Art. 21

Art. 21.
Depositi cauzionali per materiali di proprieta' dello Stato e per le vendite
1. Quando, per la lavorazione, riparazione, riduzione e trasformazione di oggetti, debbano essere affidati ai deliberatari materiali di proprieta' dello Stato i deliberatari stessi dovranno prestare, oltre la cauzione di cui all'articolo precedente, anche solida cauzione a garanzia dei materiali loro affidati. Detta cauzione potra' essere fissata sino a garantire l'Amministrazione dell'intero valore dei materiali affidati alla ditta per tutti i danni che i materiali stessi dovessero subire ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore.
2. La cauzione per le vendite e' ragguagliata al venti per cento del valore del contratto.