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Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni rifiuti sanitari.

Allegato 2

Allegato 2
A. Valori limite di emissione.
Durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso che, se non altrimenti specificato, rappresentano valori medi orari:
1) monossido di carbonio: 150 mg/m(elevato a)3 come valore da non superare almeno nel 90% delle misurazioni effettuate in ogni periodo di 24 ore e 100 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
2) polveri totali:
30 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale pari o superiore a 3 t/h;
100 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale inferiore a 3 t/h;
3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale: 20 mg/m(elevato a)3 ;
4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):
50 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale pari o superiore a 3 t/h;
100 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale inferiore a 3 t/h;
5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):
2 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale pari o superiore a 3 t/h;
4 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale inferiore a 3 t/h;
6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (S0 2 ): 300 mg/m(elevato a)3 ;
7) ossidi di azoto (NO 2 ) e ossidi di zolfo (SO 2 ): 600 mg/m(elevato a)3 come somma delle concentrazioni dei due inquinanti;
8) cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*);
tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) (*);
mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) (*):
0,2 mg/m(elevato a)3 come somma delle concentrazioni dei tre inquinanti;
9) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) (*);
piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) (*);
rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) (*);
manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) (*);
vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*);
stagno e suoi composti espressi, come stagno (Sn) (*);
cromo (III) e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*):
5 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni di sette inquinanti;
10) cromo (VI) e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*);
cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) (*);
nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) (*);
arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) (*):
1 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei quattro inquinanti;
11) policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD +PCDF): 0,004 mg/m(elevato a)3 .
B. Normalizzazione.
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:
temperatura 273 K;
pressione 101,3 kPa;
gas secco;
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
C. Metodi di campionamento e analisi delle emissioni.
1. Metodi di campionamento e analisi.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell' art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
2. Misurazioni in continuo.
Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2) e 4) limitatamente agli impianti di capacita' nominale pari o superiore a 1t/h, nonche' il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.
I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorita' competente.
(*) Devono essere considerate le quantita' di inquinante nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.
3. Misurazioni periodiche.
La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) nonche' degli altri inquinanti per i quali l'autorita' competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche viene stabilita dalle regioni e dalle province autonome competenti, tale frequenza deve essere al massimo annuale.
4. Valutazione dei risultati delle misure.
Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione di cui alla lettera A, punti 2) e 4) nonche' negli altri casi in cui l'autorita' competente all'autorizzazione prescriva misurazioni continue, si intendono rispettati se:
nessuna media mobile su 7 giorni supera il valore limite di
emissione e
nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore limite corrispondente.
Per il monossido di carbonio, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite e almeno il 90% di tutte le misure effettuate in ogni periodo di 24 ore e' inferiore al pertinente valore limite.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell' art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
5. Parametri di funzionamento.
Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione e il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera F).
Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri indicati alla successiva lettera F:
tempo di permanenza;
temperatura minima;
tenore di ossigeno.
D. Emissioni diffuse.
Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.
E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti.
Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione e' superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorita' competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'atto autorizzatorio.
Una volta ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorita' di controllo.
F. Camera di combustione.
Gli inceneritori di rifiuti debbono essere attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 C, raggiunta anche in prossimita' della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.
Quando la camera di combustione e' alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce piu' del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.
G. Bruciatori ausiliari.
L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera F.
Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione.
H. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti.
L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme che segnali all'operatore il rischio di:
non rispetto della temperatura minima in camera di combustione;
superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A), punti 1), 2), 4).
Al superamento delle soglie di allarme indicate nell'autorizzazione all'esercizio devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalita' dell'impianto.