N NORME. red.it

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni rifiuti sanitari.

Preambolo
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1993", ed in particolare l'allegato E;
Vista la direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;
Vista la direttiva 89/429/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare gli articoli 2 e 5 e l'allegato 2, pararafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 96/61/CE concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. UL/97/22024 del 30 ottobre 1997;
Considerato che per garantire una elevata protezione dell'ambiente e' opportuno adeguare alle migliori tecnologie disponibili le norme tecniche sulle emissioni e sulle condizioni di combustione dei nuovi impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e prevedere che tali norme e condizioni si applichino progressivamente anche agli impianti esistenti entro un termine fissato;
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, in data 18 ottobre 1996;
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa in data 31 luglio 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 130/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, anche in attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, le emissioni e le condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di rifiuti sanitari contagiosi, purche' non resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE.
A tal fine stabilisce:
a) i valori limite di emissione;
b) metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;
c) i criteri temporali di adeguamento;
d) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identita' nel passaggio da uno Stato membro all'altro. 92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono. 92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'. 92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari. 92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta , che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. 92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali. 92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. 92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1 dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. 92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. 92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio. 92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N. 92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. 92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. 93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi). 93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. 93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate. 93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. 93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari. 93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti o tettarelle di elastomero o di gomma naturale. 93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. 93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni. 93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 93/76/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica". - Il testo dell' (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente: "1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata". - La e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 163 del 14 giugno 1989. - La e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 203 del 15 luglio 1989. - Il testo degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 2, paragrafo 5, del decreto ministeriale 12 luglio 1990 (Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione) e' il seguente: "Art. 2 (Linee guida per il contenimento delle emissioni). - 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da: a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del ; b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. 2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell' . Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1. 3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati. 4. Per raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3. 5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell' , per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica. 6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tecnologie di impianti sono contenute nell'allegato 2. 7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5. 8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell' . 9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita' e dell'industria, e' istituita a tal fine una commissione composta da: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti del Ministero della sanita'; due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato; due rappresentanti della Presidenza del Consiglio; sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Statoregioni". "Art. 5 (Criteri temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti). - 1. Per le emissioni che superano i valori di emissione dell'allegato 1, punti 1.1 e 1.2, devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1991. 2. Per le emissioni che superano di tre o piu' volte i valori di emissione minimi dell'allegato 1, punto 2, punto 3, classi I, II, III e IV, e punto 4, classi I, II e III, devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1992. 3. Per le emissioni che superano di due o piu' volte i valori di emissione minimi devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1994. 4. Per le emissioni che superano i valori di emissioni minimi devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1997. 5. Per le emissioni diffuse si applicano i tempi previsti dall'art. 3, comma 5. 6. In deroga ai commi precedenti possono non essere adeguati gli impianti con la vita residua limitata al 31 dicembre 1994. In tal caso il titolare dell'impresa deve inviare all'autorita' competente entro il termine stabilito per la presentazione dei progetti di adeguamento una dichiarazione che l'impianto non sara' utilizzato oltre il 31 dicembre 1994. 7. I tempi di adeguamento diversi, indicati per specifiche tipologie di impianti negli allegati al presente decreto, sostituiscono quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5". "par. 5 INCENERITORI DI RIFIUTI Grandezze di riferimento. I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%. Polveri. Il valore di emissione e' 30 mg/m(elevato a)3 . Per gli impianti con capacita' nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione e' 100 mg/m(elevato a)3 . Ossidi di zolfo. Il valore di emissione e' 300 mg/m(elevato a)3 . Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere. I valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti. Acido cloridrico. Il valore di emissione e' 50 mg/m(elevato a)3 . Per gli impianti con capacita' nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione e' 100 mg/m(elevato a)3 . Acido fluoridrico. Il valore di emissione e' 2 mg/m(elevato a)3 . Per gli impianti con capacita' nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione e' 4 mg/m(elevato a)3 . Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani. Il valore di emissione e' 0,004 mg/m(elevato a)3 . Sostanze organiche. Il valore di emissione, espresso come carbonio organico totale, e' di 20 mg/m(elevato a)3 . Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1. Monossido di carbonio. Il valore di emissione e' 100 mg/m(elevato a)3 . Devono essere misurate e registrate in continuo la temperatura e le concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, ossigeno, acido cloridrico in tutti gli impianti di capacita' nominale superiore o pari ad 1 t/h. In caso di misura in continuo, il valore di emissione si intende rispettato se: a) nessuna media mobile su sette giorni supera il valore limite di emissione; b) nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore limite corrispondente. Per il calcolo dei valori medi di cui sopra si prendono in considerazione i periodi di esercizio effettivo dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni". - La e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996. - La e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996. Nota all'art. 1: - L'allegato II della , pubblicata nella G.U.C.E. n. L 337 del 31 dicembre 1991 e' il seguente: "Allegato II COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO 1.B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO III (*) Rifiuti aventi come costituenti: C1 Berillio, composti del berillio C2 Composti del vanadio C3 Composti del cromo esavalente C4 Composti del cobalto C5 Composti del nickel C6 Composti del rame C7 Composti dello zinco C8 Arsenico, composti dell'arsenico C9 Selenio, composti del selenio C10 Composti dell'argento _________ (*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato 1 sono fatte intenzionalmente". C11 Cadmio, composti del cadmio C12 Composti dello stagno C13 Antimonio, composti dell'antimonio C14 Tellurio, composti del tellurio C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario C16 Mercurio, composti del mercurio C17 Tallio, composti del tallio C18 Piombo, composti del piombo C19 Solfuri inorganici C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoro di calcio C21 Cianuri inorganici C22 I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida C25 Amianto (polvere e fibre) C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali C27 Metallocarbonili C28 Perossidi C29 Clorati C30 Perclorati C31 Azoruri C32 PCB e/o PCT C33 Composti farmaceutici o veterinari C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.) C35 Sostanze infettive C36 Oli di creosoto C37 Isocianati, tiocianati C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.) C39 Fenoli, composti fenolari C40 Solventi alogenati C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenari C42 Composti organoalogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici C44 Ammine alifatiche C45 Ammine aromatiche C46 Eteri C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato C48 Composti organici dello zolfo C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato". Note alle premesse: - Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo degli articoli 3, comma 2, e 11 del (Attuazione delle , , e concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, ai sensi dell' ), e' il seguente: "2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto". "Art. 11. - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione della situazione ambientale". - L'allegato E della , e' il seguente: "Allegato E (articolo 5) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA 88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. 89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. 89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. 89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. 90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la , per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori. 90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione. 91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo" di cui alla relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi. 91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate. 91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. 91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive. 91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. 91/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi. 91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunita' di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT). 91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. 91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1 marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V). 91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari. 91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. 91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari. 91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari. 91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al processo tecnico l'allegato 1 della concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). 91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al processo tecnico la in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto. 91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. 91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della che modifica la relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali. 91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi. 91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. 92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalita' di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'. 92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. 92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). 92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere. 92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1. 92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi. 92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio. 92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocita' o sistemi analoghi di limitazione della velocita' montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore. 92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi. 92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura). 92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico). 92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote. 92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Art. 2.

Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) "impianto di incenerimento": qualunque apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 mediante ossidazione compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, per esempio il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto. La presente definizione include tutte le installazioni ed il luogo dove queste sono ubicate compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, il generatore di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni, e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
b) "capacita' nominale dell'impianto di incenerimento": la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.

Art. 3.

Criteri temporali di applicazione
1. Agli impianti di incenerimento la cui costruzione viene autorizzata successivamente alla entrata in vigore del presente decreto si applicano le prescrizioni ed i valori limite di emissione di cui all'allegato 1.
2. Gli impianti di incenerimento la cui costruzione e' gia' autorizzata alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione indicati nell'allegato 2, fatti salvi valori piu' restrittivi prescritti nelle autorizzazioni gia' concesse dall'autorita' competente.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari degli impianti di incenerimento la cui costruzione e' gia' autorizzata alla stessa data, devono presentare all'autorita' competente un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o linee, indichi la data di adeguamento all'allegato 1 al presente decreto oppure la data di chiusura definitiva degli stessi.
4. Fermo restando che gli impianti di cui al comma 3 dovranno essere sottoposti alle misure previste dall'articolo 5 della direttiva 96/61/CE e dai relativi decreti o norme di recepimento nell'ordinamento interno, l'autorita' competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e dei piani di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, autorizza con prescrizioni la continuazione delle emissioni indicando la data di adeguamento o di chiusura definitiva.
5. Non possono essere oggetto di adeguamento gli impianti che, costruiti prima del 1 gennaio 1985, non abbiano subito adeguamenti alle norme previgenti il presente decreto, e pertanto non rispettino i valori limite di emissione di cui all'allegato 2, anche nel caso in cui cio' sia legittimamente avvenuto per effetto di deroghe previste dalle disposizioni vigenti. Tali impianti sono chiusi definitivamente entro la data del 31 dicembre 1999.
6. I procedimenti amministrativi e finanziari da espletarsi ai sensi delle vigenti norme preventivamente alla realizzazione di impianti nuovi sostitutivi di quelli esistenti devono essere conclusi dalle autorita' competenti entro il 31 dicembre 2002.
Nota all'art. 3: - Il testo dell' , pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996 e' il seguente: "Articolo 5 Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche' le autorita' competenti vigilino, mediante autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'art. 14, primo e secondo trattino, nonche' all'art. 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11, 12, 14, terzo trattino, dell'art. 15, paragrafi 1, 3 e 4, degli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva". - Il testo dell' (Attuazione delle sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 92/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) e' il seguente: "Capo III - Piani di gestione dei rifiuti Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell' (17). 2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti. 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia; h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati. 5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi; b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali. 7. La regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti. 8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale. 9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati. 10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a: a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori; d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi; e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. 11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti; b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33; c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente; d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti".

Art. 4.

Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti di incenerimento di cui all'articolo 1 non si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 3.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla delibera del 20 novembre 1985, ne' le prescrizioni di cui al paragrafo 5, allegato 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' (Attuazione delle relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e' il seguente: "Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all' , e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all' . Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 novembre 1997
Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 216

Allegato 1

Allegato 1
A. Valori limite di emissione.
Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso:
1) monossido di carbonio:
50 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 100 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
2) polveri totali:
10 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 30 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale:
10 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 20 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):
20 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 40 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):
1 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 4 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO 2 ):
100 mg/(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 200 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
7) ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO 2 ):
200 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 400 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
8) cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*), tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) (*):
0,05 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
9) mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) (*):
0,05 mg/m(elevato a)3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
10) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) (*); arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) (*); piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) (*); cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*); cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) (*); rame e suoi composti, espressi cone rame (Cu) (*); manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) (*); nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) (*); vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*);
stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) (*):
0,5 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) (**):
0,1 ng/m(elevato a)3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.
(*) Devono essere considerate le quantita' di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.
(**) Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani, misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicita' equivalente (FTE):
FTE
-
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1
1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1
2, 3, 4, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5
1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001
12) Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:
Benz(a)antracene; Dibenz(a,h)antracene; Benzo(b)fluorantene;
Benzo(j)fluorantene; Benzo(k)fluorantene; Benzo(a)pirene;
Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,h)pirene; Dibenzo(a,i)pirene;
Dibenzo(a,l)pirene; Indeno(1,2,3-cd)pirene:
0,01 mg/m(elevato a)3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.
B. Normalizzazione.
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:
temperatura 273 K;
pressione 101,3 kPa;
gas secco;
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni.
1. Metodi di campionamento e analisi.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell' art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
2. Misurazioni in continuo.
Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), nonche' il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.
La misurazione in continuo di HF (vedi lettera A, punto 5) puo' essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla lettera A, punto 4).
I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorita' competente.
3. Misurazioni periodiche.
La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 8), 9), 10), 11) e 12) nonche' degli altri inquinanti per i quali l'autorita' competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche viene stabilita dalle regioni e dalle province autonome competenti, tale frequenza deve essere al massimo annuale.
4. Valutazione dei risultati delle misure.
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono rispettati se:
tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori
limite e
tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell' art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
5. Parametri di funzionamento.
Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera G).
Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera G:
tempo permanenza;
temperatura minima;
tenore di ossigeno.
D. Emissioni diffuse.
Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.
E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti.
Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione e' superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorita' competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'atto autorizzatorio.
Una volta ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorita' di controllo.
F. Altezza del camino.
Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.
G. Camera di combustione.
Gli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 C, raggiunta anche in prossimita' della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.
Quando la camera di combustione e' alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce piu' del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.
H. Bruciatori ausiliari.
L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G.
Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione.
I. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti.
L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme che segnali all'operatore il rischio di:
non rispetto della temperatura minima in camera di combustione;
superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7).
Al superamento delle soglie di allarme indicate nell'autorizzazione all'esercizio devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalita' dell'impianto.
L. Recupero energetico.
Gli impianti di incenerimento devono essere dotati di una adeguata sezione di recupero energetico sotto forma termica o elettrica secondo i principi di cui all' art. 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
M. Criteri per la costruzione, l'esercizio e la successiva dismissione degli impianti.
1. Le tecnologie e i materiali di costruzione devono garantire l'efficienza dell'impianto e la sua corrispondenza continuativa agli standards di autorizzazione. L'impianto deve essere costruito e gestito in modo che i periodi di fermata per manutenzione o fuori servizio non superino, tranne comprovate necessita', un tempo pari al 20% del tempo annuale effettivo di esercizio.
2. Gli impianti devono essere progettati ed eserciti ai fini della migliore efficienza energetica, sia nella utilizzazione dei rifiuti che nella produzione di energia elettrica o vapore.
3. Il contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere superiore al 3% in peso.
4. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente

Allegato 2

Allegato 2
A. Valori limite di emissione.
Durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso che, se non altrimenti specificato, rappresentano valori medi orari:
1) monossido di carbonio: 150 mg/m(elevato a)3 come valore da non superare almeno nel 90% delle misurazioni effettuate in ogni periodo di 24 ore e 100 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
2) polveri totali:
30 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale pari o superiore a 3 t/h;
100 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale inferiore a 3 t/h;
3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale: 20 mg/m(elevato a)3 ;
4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):
50 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale pari o superiore a 3 t/h;
100 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale inferiore a 3 t/h;
5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):
2 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale pari o superiore a 3 t/h;
4 mg/m(elevato a)3 per impianti di capacita' nominale inferiore a 3 t/h;
6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (S0 2 ): 300 mg/m(elevato a)3 ;
7) ossidi di azoto (NO 2 ) e ossidi di zolfo (SO 2 ): 600 mg/m(elevato a)3 come somma delle concentrazioni dei due inquinanti;
8) cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*);
tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) (*);
mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) (*):
0,2 mg/m(elevato a)3 come somma delle concentrazioni dei tre inquinanti;
9) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) (*);
piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) (*);
rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) (*);
manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) (*);
vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*);
stagno e suoi composti espressi, come stagno (Sn) (*);
cromo (III) e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*):
5 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni di sette inquinanti;
10) cromo (VI) e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*);
cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) (*);
nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) (*);
arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) (*):
1 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei quattro inquinanti;
11) policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD +PCDF): 0,004 mg/m(elevato a)3 .
B. Normalizzazione.
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:
temperatura 273 K;
pressione 101,3 kPa;
gas secco;
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
C. Metodi di campionamento e analisi delle emissioni.
1. Metodi di campionamento e analisi.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell' art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
2. Misurazioni in continuo.
Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2) e 4) limitatamente agli impianti di capacita' nominale pari o superiore a 1t/h, nonche' il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.
I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorita' competente.
(*) Devono essere considerate le quantita' di inquinante nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.
3. Misurazioni periodiche.
La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) nonche' degli altri inquinanti per i quali l'autorita' competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche viene stabilita dalle regioni e dalle province autonome competenti, tale frequenza deve essere al massimo annuale.
4. Valutazione dei risultati delle misure.
Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione di cui alla lettera A, punti 2) e 4) nonche' negli altri casi in cui l'autorita' competente all'autorizzazione prescriva misurazioni continue, si intendono rispettati se:
nessuna media mobile su 7 giorni supera il valore limite di
emissione e
nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore limite corrispondente.
Per il monossido di carbonio, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite e almeno il 90% di tutte le misure effettuate in ogni periodo di 24 ore e' inferiore al pertinente valore limite.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell' art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
5. Parametri di funzionamento.
Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione e il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera F).
Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri indicati alla successiva lettera F:
tempo di permanenza;
temperatura minima;
tenore di ossigeno.
D. Emissioni diffuse.
Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.
E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti.
Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione e' superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorita' competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'atto autorizzatorio.
Una volta ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorita' di controllo.
F. Camera di combustione.
Gli inceneritori di rifiuti debbono essere attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 C, raggiunta anche in prossimita' della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.
Quando la camera di combustione e' alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce piu' del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.
G. Bruciatori ausiliari.
L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera F.
Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione.
H. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti.
L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme che segnali all'operatore il rischio di:
non rispetto della temperatura minima in camera di combustione;
superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A), punti 1), 2), 4).
Al superamento delle soglie di allarme indicate nell'autorizzazione all'esercizio devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalita' dell'impianto.