N NORME. red.it

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni rifiuti sanitari.

Allegato 1

Allegato 1
A. Valori limite di emissione.
Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso:
1) monossido di carbonio:
50 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 100 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
2) polveri totali:
10 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 30 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale:
10 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 20 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):
20 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 40 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):
1 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 4 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO 2 ):
100 mg/(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 200 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
7) ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO 2 ):
200 mg/m(elevato a)3 come valore medio giornaliero e 400 mg/m(elevato a)3 come valore medio orario;
8) cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*), tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) (*):
0,05 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
9) mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) (*):
0,05 mg/m(elevato a)3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
10) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) (*); arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) (*); piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) (*); cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*); cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) (*); rame e suoi composti, espressi cone rame (Cu) (*); manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) (*); nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) (*); vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*);
stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) (*):
0,5 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) (**):
0,1 ng/m(elevato a)3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.
(*) Devono essere considerate le quantita' di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.
(**) Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani, misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicita' equivalente (FTE):
FTE
-
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1
1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1
2, 3, 4, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5
1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001
12) Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:
Benz(a)antracene; Dibenz(a,h)antracene; Benzo(b)fluorantene;
Benzo(j)fluorantene; Benzo(k)fluorantene; Benzo(a)pirene;
Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,h)pirene; Dibenzo(a,i)pirene;
Dibenzo(a,l)pirene; Indeno(1,2,3-cd)pirene:
0,01 mg/m(elevato a)3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.
B. Normalizzazione.
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:
temperatura 273 K;
pressione 101,3 kPa;
gas secco;
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni.
1. Metodi di campionamento e analisi.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell' art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
2. Misurazioni in continuo.
Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), nonche' il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.
La misurazione in continuo di HF (vedi lettera A, punto 5) puo' essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla lettera A, punto 4).
I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorita' competente.
3. Misurazioni periodiche.
La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 8), 9), 10), 11) e 12) nonche' degli altri inquinanti per i quali l'autorita' competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche viene stabilita dalle regioni e dalle province autonome competenti, tale frequenza deve essere al massimo annuale.
4. Valutazione dei risultati delle misure.
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono rispettati se:
tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori
limite e
tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell' art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
5. Parametri di funzionamento.
Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera G).
Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera G:
tempo permanenza;
temperatura minima;
tenore di ossigeno.
D. Emissioni diffuse.
Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.
E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti.
Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione e' superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorita' competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'atto autorizzatorio.
Una volta ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorita' di controllo.
F. Altezza del camino.
Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.
G. Camera di combustione.
Gli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 C, raggiunta anche in prossimita' della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.
Quando la camera di combustione e' alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce piu' del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.
H. Bruciatori ausiliari.
L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G.
Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione.
I. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti.
L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme che segnali all'operatore il rischio di:
non rispetto della temperatura minima in camera di combustione;
superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7).
Al superamento delle soglie di allarme indicate nell'autorizzazione all'esercizio devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalita' dell'impianto.
L. Recupero energetico.
Gli impianti di incenerimento devono essere dotati di una adeguata sezione di recupero energetico sotto forma termica o elettrica secondo i principi di cui all' art. 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
M. Criteri per la costruzione, l'esercizio e la successiva dismissione degli impianti.
1. Le tecnologie e i materiali di costruzione devono garantire l'efficienza dell'impianto e la sua corrispondenza continuativa agli standards di autorizzazione. L'impianto deve essere costruito e gestito in modo che i periodi di fermata per manutenzione o fuori servizio non superino, tranne comprovate necessita', un tempo pari al 20% del tempo annuale effettivo di esercizio.
2. Gli impianti devono essere progettati ed eserciti ai fini della migliore efficienza energetica, sia nella utilizzazione dei rifiuti che nella produzione di energia elettrica o vapore.
3. Il contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere superiore al 3% in peso.
4. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente