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Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

Art. 1.

Ambito di applicazione del regolamento
1. I premi e i contributi per la divulgazione ((, anche su supporto digitale,)) del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, hanno la finalita' di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero. Le opere a favore delle quali possono essere concessi i premi e i contributi suddetti devono contribuire al raggiungimento delle suddette finalita' ed essere in lingua straniera, salvo le antologie di letteratura e di saggistica italiane prodotte all'estero nonche' i dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa.
2. I premi possono essere concessi soltanto per opere che siano state divulgate ((, anche su supporto digitale,)), tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate in data non antecedente al 1 gennaio dell'anno precedente a quello in cui vengono disposti i relativi finanziamenti. Nei primi due anni in cui sono erogati i premi ed i contributi, il termine predetto e' riferito all'anno di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3. I contributi possono essere concessi solo ad opere da divulgare, tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare.