Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
Preambolo
Visto l'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa;
Visto il comma 5 del gia' richiamato art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con il quale e' stata istituita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2692 denominato "Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 che istituisce il Dipartimento dello spettacolo;
Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, che disciplina le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143/40B del 3 gennaio 1995, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
A D O T T A
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI il seguente regolamento: Concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
Art. 1.
Ambito di applicazione del regolamento
1. I premi e i contributi per la divulgazione ((, anche su supporto digitale,)) del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, hanno la finalita' di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero. Le opere a favore delle quali possono essere concessi i premi e i contributi suddetti devono contribuire al raggiungimento delle suddette finalita' ed essere in lingua straniera, salvo le antologie di letteratura e di saggistica italiane prodotte all'estero nonche' i dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa.
2. I premi possono essere concessi soltanto per opere che siano state divulgate ((, anche su supporto digitale,)), tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate in data non antecedente al 1 gennaio dell'anno precedente a quello in cui vengono disposti i relativi finanziamenti. Nei primi due anni in cui sono erogati i premi ed i contributi, il termine predetto e' riferito all'anno di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3. I contributi possono essere concessi solo ad opere da divulgare, tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare.
Art. 2.
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1 sono presentate da editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura,imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all'estero, ((...)) alle ambasciate d'Italia nel Paese cui l'iniziativa si riferisce, tramite gli istititi italiani di cultura competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite all'idoneita' delle iniziative proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di propria competenza.
In caso di opere diffuse o da diffondere in piu' Paesi, la domanda deve essere inviata - per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente per territorio, se esistente - all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa e' stata o si prevede sara' diffusa. ((2))
In caso di opere diffuse o da diffondere in piu' Paesi, la domanda deve essere inviata - per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente per territorio, se esistente - all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa e' stata o si prevede sara' diffusa. ((2))
2. Le domande ((sono presentate secondo le modalita' ed entro i termini fissati annualmente con bando pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e)) devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad illustrare l'opera oggetto della richiesta di premio o di contributo e, nel caso di richiesta di contributo devono essere corredate altresi' da un progetto riguardante la sua utilizzazione nonche' da una relazione sui modi di utilizzazione di contributi eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del presente regolamento. ((2))
3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora il primo termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo termine.
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 18 novembre 2021, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione dello stesso decreto.
Il Decreto 18 novembre 2021, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione dello stesso decreto.
Art. 3.
Limiti di attribuzione dei premi e dei contributi
1. I premi ed i contributi di cui all'art. 1 sono disposti a favore dello stesso beneficiario per non piu' di tre anni nel corso di un decennio e per un ammontare della singola erogazione non superiore di regola al 20 per cento del complessivo stanziamento sul cap. 2692 relativo all'esercizio finanziario di competenza. Tale limite non si applica nei casi in cui nella propria domanda il richiedente prospetti gia' un piano articolato di iniziative da realizzare in un arco di tempo superiore ai tre anni.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati, oltre che nell'ipotesi gia' prevista nel precedente comma, per iniziative di particolare rilievo ((...)).
Art. 4.
Istruttoria delle richieste e attribuzione dei premi e contributi
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di attribuzione dei premi e dei contributi deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di inizio del medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero degli affari esteri predetermina ((...)) i criteri generali per l'attribuzione dei premi e dei contributi.
3. La rappresentanza diplomatica competente per territorio provvede all'istruttoria delle domande presentate e formula le proprie proposte anche sulla base del parere espresso dagli istituti italiani di cultura, laddove esistenti avuto riguardo alla idoneita' delle opere oggetto di esame a diffondere la cultura e la lingua italiane all'estero in particolare nell'ambiente cui sono destinate.
4. Tutte le domande e le proposte delle rappresentanze diplomatiche sono trasmesse al Ministero degli affari esteri entro ((trenta giorni dalla data)) di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
5.
((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 29 AGOSTO 2014, N. 159)). Sulla base dei criteri generali ((, di cui al comma 2))
((...)), il Ministero degli affari esteri approva entro i successivi trenta giorni un piano di attribuzione dei premi e dei contributi, dandone comunicazione agli interessati per il tramite degli istituti italiani di cultura o, in mancanza, delle rappresentanze diplomatiche che hanno trasmesso le richieste accolte.
((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 29 AGOSTO 2014, N. 159)). Sulla base dei criteri generali ((, di cui al comma 2))
((...)), il Ministero degli affari esteri approva entro i successivi trenta giorni un piano di attribuzione dei premi e dei contributi, dandone comunicazione agli interessati per il tramite degli istituti italiani di cultura o, in mancanza, delle rappresentanze diplomatiche che hanno trasmesso le richieste accolte.
6. Non possono essere prese in considerazione domande per opere che abbiano gia' concorso all'assegnazione di premi o contributi di cui al presente regolamento in altri esercizi finanziari, salvo i casi nei quali la rappresentanza diplomatica competente abbia fatto stato di una modifica della situazione locale che ne giustifichi il riesame.
Art. 5.
Erogazione dei premi e dei contributi
1. L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 e' disposta dal Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del piano di attribuzione.
2.
((Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4, comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o alla rappresentanza diplomatica l'intero importo dei contributi relativi all'area di competenza. L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.)) Tale documentazione e' fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica alla guale era stata in precedenza trasmessa la richiesta di premio o contributo. I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione. ((2))
((Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4, comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o alla rappresentanza diplomatica l'intero importo dei contributi relativi all'area di competenza. L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.)) Tale documentazione e' fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica alla guale era stata in precedenza trasmessa la richiesta di premio o contributo. I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione. ((2))
3. L'erogazione dei premi ((disposti con le procedure di cui al comma 1)) e' effettuata dal Ministero degli affari esteri con ordinativi diretti a favore dei beneficiari. In caso di beneficiari residenti all'estero, tali ordinativi sono accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio o, qualora non operi in loco un Istituto italiano di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel regolamento di concessione del premio o del contributo, presso la rappresentanza diplomatica competente per territorio. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 18 novembre 2021, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione dello stesso decreto.
Il Decreto 18 novembre 2021, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione dello stesso decreto.
Art. 6.
Verifiche successive dell'efficacia degli interventi
1. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redige, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno in cui e' stato versato il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa alla diffusione della cultura italiana nel territorio di loro competenza.
L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da essi trasmessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da essi trasmessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
2.
((La relazione di cui al comma 1 e' inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.))
((La relazione di cui al comma 1 e' inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 novembre 1995
Il Ministro degli affari esteri AGNELLI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro della pubblica istruzione LOMBARDI Il Ministro per i beni culturali e ambientali PAOLUCCI Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996 Registro n. 1 Esteri, foglio n. 300