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Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.

Art. 3.

Ambito territoriale di operativita' degli istituti
1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalita' previste dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede ((e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401)).