Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.
Art. 21.
Criteri di formazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di cassa, secondo lo schema di cui all'allegato A. Esso e' articolato in titoli ed in capitoli ed e' redatto in ((euro)) utilizzando, per la conversione delle cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta, il cambio vigente il giorno di redazione del bilancio stesso ((quale risulta dal sito web della Banca d'Italia)). ((1))
2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito.
3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 3l dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce.
5. Gli stanziamenti di spesa che sono iscritti in bilancio devono essere suffragati da programmi definiti e dall'analisi delle concrete capacita' operative degli istituti illustrate nella relazione di cui al seguente comma.
6. Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore o da chi ne fa le veci ed e' accompagnato da apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, nonche' la consistenza del personale in servizio.
AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.
Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.