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Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalita', le risorse da assegnare e il monitoraggio. (24G00213)

Art. 1.



Finalita'

1. Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025, la procedura di sperimentazione in alcune province italiane della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, per la durata di dodici mesi, le relative modalita', le risorse da assegnare e il relativo monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - La , recante «Delega al Governo in materia di disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309. - Si riportano gli e recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111: «Art. 31 (Fondo per l'implementazione dei progetti di vita). - 1. Per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unita' di offerta del territorio di riferimento, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' , sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio. Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Con il medesimo decreto sono stabilite le priorita' di intervento, le modalita' di erogazione e le modalita' di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese. 3. Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque un limite di spesa per l'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo, sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con disabilita' che confluiscono nel budget di progetto.». «Art. 33. - 1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7. 2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28. 3. Le modalita' per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell' , entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS. 4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell' , entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' . 5. Alle istanze di accertamento della condizione di disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.». - Si riporta l' recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 luglio 2024: «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del , ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto: a) Brescia; b) Catanzaro; c) Firenze; d) Forli-Cesena; e) Frosinone; f) Perugia; g) Salerno; h) Sassari; i) Trieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito denominato "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attivita' di cui al comma 1: a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalita' della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque, tra esperti di disabilita', nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' ai sensi dell' , nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato ; b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualita' di societa' in house della predetta Presidenza ai sensi dell' , di cui al ; c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attivita' formative. 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024. 3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all' , sono disciplinate le attivita' formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato . Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito. 4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . 5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall' , con riferimento alle attivita' formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2: a) redige il sillabo delle attivita' formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti; b) eroga la formazione; c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere; d) definisce il cronoprogramma delle attivita' formative; e) individua i destinatari delle attivita' formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unita'; f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attivita' formative. 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024. 6. Per la partecipazione alle attivita' formative non sono previsti alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attivita' formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l'anno 2024. 7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' . 7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' , al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato . 7-ter. Al , le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025". 7-quater. Al , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente"; b) all'articolo 33: 1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse; 2) al comma 4, e parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura"». Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'articolo 33 del citato si veda nelle note alle premesse.