Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalita', le risorse da assegnare e il monitoraggio. (24G00213)
Art. 3.
Soggetti e modalita' della sperimentazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le Unita' di valutazione multidimensionale di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, operanti nei territori di cui all'articolo 2 applicano, ai fini della sperimentazione, le disposizioni del predetto Capo III:
a) all'elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
b) alle istanze, presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per la revisione dei progetti individuali gia' approvati ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) alle istanze relative ai progetti di vita presentate da coloro che sono gia' in possesso di una certificazione, rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2025 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) ai procedimenti per il progetto di vita individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2025.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al citato si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l' recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 13 novembre 2000, S.O. n. 186:
«Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilita'). - 1. Le persone con disabilita' di cui alla , possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all' .».
- La recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O. n. 30.