Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalita', le risorse da assegnare e il monitoraggio. (24G00213)
Art. 4.
Monitoraggio della sperimentazione
1. Le Regioni provvedono all'attivita' di monitoraggio in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, attivati nella provincia di appartenenza individuata ai sensi dell'articolo 2, mediante i dati aggregati e anonimi secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Le Regioni effettuano il monitoraggio con cadenza semestrale. A tal fine, entro il mese successivo al semestre di riferimento, acquisiscono dalle Unita' di valutazione multidimensionale, operanti nei territori di cui all'articolo 2, i dati di cui al comma 1 di relativa competenza e li trasmettono, entro il mese successivo, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' tecniche di trasmissione sono comunicate entro il 28 febbraio 2025, mediante apposita circolare.
3. Le Regioni attuano le disposizioni del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coordinandosi con gli Ambiti territoriali sociali coinvolti nella sperimentazione.