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Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico interiore isolato di Cesena e approvazione del relativo statuto. (043U0521)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2128;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena, completato dal 16 ottobre 1937-XV, con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume, dalla stessa data, la denominazione di Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo ed e' riconosciuto come Ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sottoposto alta vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, aditi 22 giugno 1943-XXI

Atti del Governo, registro 458, foglio 78. - MANCINI
Statuto Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena

Art. 1

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2

Art. 2.

L'Istituto e' costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo di lire 113.500 e dell'importo della quota di caroviveri, a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente, della sezione stessa;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonche' di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5

Art. 5.

sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione e' costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Forli';
c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che con corrono, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministero per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 9

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facolta' di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso e' l'organo cui e' demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della logge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, numero 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.

Art. 13

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, numero 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837 e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 14

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero e' sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 15

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione di frequenza, o dal pagamento della meta' di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneita' in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovra' essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica e' accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza - che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame - e si trovino nelle condizioni di profitto o di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione e' soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura e' fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 19

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sara' determinato per guanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sara' stato emanato il decreto Reale, di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, anche per cio' che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

Statuto Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena-Tabella

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena

Parte di provvedimento in formato grafico