Riordinamento dell'istruzione media tecnica. (031U0889)
Art. 1.
L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita:
1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379;
2° nelle scuole tecniche;
3° nelle scuole professionali femminili;
4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;
5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).
Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.
Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: «scuole ed istituti d'istruzione tecnica».