Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267)
Art. 182 novies
( (Accordi di ristrutturazione agevolati
Art. 182-novies
(( (Accordi di ristrutturazione agevolati).))
((La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, e' ridotta della meta' quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.))
((76))
(( (Accordi di ristrutturazione agevolati).))
((La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, e' ridotta della meta' quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.))
((76))
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.
Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.