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Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267)

Art. 126

Art. 126.
(( (Concordato nel caso di numerosi creditori). ))
((Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.))