Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. (041U1449)
Art. 1.
L'istruzione professionale per ciechi ha per fine la educazione e la rieducazione dei ciechi al lavoro e viene impartita nelle seguenti scuole e corsi per ciechi:
1) scuole e corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschili e femminili;
2) scuole tecniche a indirizzo industriale;
3) scuole professionali femminili;
4) corsi di tirocinio all'insegnamento pratico;
5) istituto di tiflologia professionale;
6) corsi speciali per ciechi-sordomuti;
7) corsi per maestranze;
8) altri corsi speciali che sono di volta in volta autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale.
Gli istituti comprendenti almeno le scuole di cui ai numeri 1, 2, 4, 7, assumono la denominazione di istituti professionali per ciechi.