Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. (041U1449)
Art. 13.
In caso di soppressione di scuole o istituti, quando questi funzionino presso enti morali che abbiano per fine l'educazione e l'assistenza dei ciechi, tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola o istituto soppresso verra' assegnato agli enti stessi.