N NORME. red.it

Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)

Art. 268

Atti di polizia giudiziaria in terrltorib estero occupato
Art. 268.

(Atti di polizia giudiziaria in terrltorib estero occupato).

Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, l'ufficiale di polizia giudiziaria italiano vi procede direttamente.