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Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)

Art. 169

Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilita'
Art. 169.

(Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilita').

Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilita', e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.