Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (040U0635)
Art. 353
Art. 353.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 208 della legge possono essere accompagnate all'ufficio di P. S., per le necessarie identificazioni.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 208 della legge possono essere accompagnate all'ufficio di P. S., per le necessarie identificazioni.