Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (040U0635)
Art. 19
Art. 19.
Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui e' parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalita' ((di coloro che sono designati a prendere la parola nonche' le generalita')) e la firma dei promotori.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui e' parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalita' ((di coloro che sono designati a prendere la parola nonche' le generalita')) e la firma dei promotori.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.