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Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi. (038U0856)

Art. 21

Art. 21.

La custodia e il movimento delle merci nell'interno dei Depositi franchi sono esenti da ogni ingerenza doganale.

Le merci devono, pero', essere collocate nei magazzini in modo da render facile ai funzionari della dogana di riconoscere la qualita' e le singole partite in casi di perquisizioni.