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Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi. (038U0856)

Art. 13

Art. 13.

Qualora nelle dogane manchino idonei magazzini per il deposito delle merci indicate alle lettere e), f), e g) dell'articolo 10, il Ministero delle finanze potra' autorizzare la immissione nel Deposito franco in speciali magazzini da destinarsi all'uopo dal concessionario, d'intesa con la dogana, e dei quali quest'ultima avra' la seconda chiave.

Per la introduzione, custodia ed estrazione delle merci suddette, si applicheranno le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi in magazzini di proprieta' privata.