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Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (038U0463)

Art. 1.



Gli esami prescritti dall'art. 168 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, consistono nelle prove stabilite nell'allegato 1 al presente decreto. Tali prove debbono svolgersi sulla base del programma e con le modalita' stabilite nell'allegato stesso.