Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (038U0463)
Art. 1.
Gli esami prescritti dall'art. 168 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, consistono nelle prove stabilite nell'allegato 1 al presente decreto. Tali prove debbono svolgersi sulla base del programma e con le modalita' stabilite nell'allegato stesso.