Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (037U2678)
Art. 1.
L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e' costituito, per gli ufficiali dalla pistola del tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o dal moschetto dei tipi d'ordinanza, in dotazione per i sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 699, ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "La spesa per l'armamento previsto dal R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, e' a carico del Corpo. L'armamento stesso rimane di proprieta' del Corpo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 172, comma 1) che la presente modifica ha "effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 699, ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "La spesa per l'armamento previsto dal R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, e' a carico del Corpo. L'armamento stesso rimane di proprieta' del Corpo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 172, comma 1) che la presente modifica ha "effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".